DDL Modifiche al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in materia di conservazione dei beni del patrimonio culturale 2006-09-29
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XV LEGISLATURA ———–
DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori BATTAGLIA Giovanni, Modifiche al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in materia di conservazione dei beni del patrimonio culturale.
RELAZIONE
Onorevoli senatori! - L'evoluzione delle tecnologie applicate al campo del restauro e della conservazione dei beni culturali ed architettonici ha portato, negli ultimi anni, a un profondo ripensamento sugli esiti di molti restauri promossi da amministrazioni pubbliche e privati. Da questo punto di vista rimane valida la riflessione compiuta in un classico testo dal professor Giuseppe Rocchi che, nelle sue Istituzioni di restauro dei beni architettonici ed ambientali, scriveva: "Nonostante vi sia sempre stata concordanza tra gli autori a cominciare da Viollet Le Duc nel sottolineare l'indispensabilità delle più accurate indagini preliminari, nella pratica , e quindi nella maggior parte dei casi, i lavori di restauro hanno inizio ben prima che sia raggiunta una conoscenza soddisfacente dell'oggetto da restaurare. La ridottissima quantità di informazioni sia preventive sia consuntive - che caratterizza qualunque restauro - induce a insistere con forza su questo punto di arretratezza della metodologia del restauro (...) cosicché d'ordinario, la fase accertativa (e quindi la diagnosi) viene svolta durante l'intervento, con tutti gli imprevisti e improvvisazioni del caso: una completa negazione di quella che dovrebbe essere la moderna metodologia del restauro". La modernizzazione della tecnica del restauro, che permette innanzitutto una più profonda conoscenza del manufatto da restaurare e quindi l'adozione di interventi più appropriati e approfonditi, passa oggi attraverso tecniche di termografia, di indagine con ultrasuoni, di sondaggi elettromagnetici, radar, fotografia a infrarosso e microfotografia. Il presente disegno di legge interviene, nello specifico sul contenuto del Nuovo codice degli appalti che, nel recepire le direttive europee, ha sostituto la legge quadro sugli appalti pubblici del 1994. Nel merito si prevede che, qualora nella realizzazione di opere pubbliche oggetto di appalto si debba intervenire sul patrimonio culturale ed architettonico del Paese, le misure di conservazione di tali beni devono essere adottate nel rispetto e ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero del Codice dei beni culturali e del paesaggio. A tal fine, il progetto definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica oggetto dell’appalto, deve essere corredato da apposite indagini diagnostiche sui beni oggetto di conservazione, realizzate da laboratori pubblici e privati specializzati nell’utilizzo delle più avanzate tecnologie per la conservazione dei beni del patrimonio culturale. L'obbligatorietà di tale indagine diagnostica, oltre a garantire una migliore conservazione del patrimonio culturale del Paese, può determinare le condizioni favorevoli allo sviluppo occupazionale di una branca della tutela dei beni culturali come quella della diagnostica che trova una crescente espansione nei corsi di laurea di tutela e gestione dei beni culturali. La legge, al pari del testo sul quale interviene, entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Per i motivi esposti, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi del disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1. All'articolo 93 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«4-bis. Qualora la realizzazione delle opere contenute nel progetto definitivo di cui al comma 4 comportino interventi su beni del patrimonio culturale ed architettonico del Paese, le misure di conservazione di tali beni sono adottate nel rispetto e ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. A tal fine, al progetto definitivo di cui al comma 4, sono allegati gli esiti delle indagini diagnostiche sui beni oggetto di conservazione, realizzate da laboratori pubblici e privati specializzati nell’utilizzo delle più avanzate tecnologie per la conservazione dei beni del patrimonio culturale, nonché la descrizione compiuta delle modalità di intervento per la conservazione dei medesimi, necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni per la realizzazione delle opere ».
Art. 2
La presente legge entra in vigore 60 giorni successivi a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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