C. 5470, Parere I Comm. Camera, Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici. 2005-07-07
ALLEGATO 4
Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici. (Nuovo testo C. 5470 Iannuzzi ed abb.).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 5470 Iannuzzi ed abbinate, recante disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente, rilevato che l'articolo 1, commi 1 e 2, del provvedimento in esame conferisce ai comuni la facoltà di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, «le zone in cui realizzare interventi integrati, pubblici e privati, finalizzati alla riqualificazione urbana», e che tali interventi possono consistere nel «risanamento e recupero del patrimonio edilizio da parte di privati», nella «realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria di beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani», rilevato, altresì, che il comma 3 del medesimo articolo 1, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, possono essere individuati «antichi insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, da equiparare ai centri storici» ai fini dell'applicazione della legge in esame, e ai quali assegnare il marchio «borghi antichi d'Italia» rilevato, inoltre, che al fine di contribuire all'attuazione dei predetti interventi, l'articolo 2 istituisce un «Fondo nazionale per la riqualificazione urbana dei centri storici», affidando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse ad esso assegnate, prevedendo che il 25 per cento delle suddette risorse sia destinato agli interventi per i borghi antichi d'Italia, ritenuto che le disposizioni recate dal provvedimento in esame, quanto alle attività in esso disciplinate (interventi edilizi e realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico), siano riconducibili, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. nn. 362 del 2003, 16 del 2004 e 232 del 2005), alla materia «governo del territorio», che l'articolo 117, terzo comma della Costituzione affida alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni; ritenuto che, in ragione della finalità degli interventi oggetto del provvedimento in esame, vale a dire la riqualificazione urbana dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, possa essere richiamata anche la materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» di cui al medesimo terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione; preso atto che, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale (sent. nn. 370 del 2003, 16, 49 e 423 del 2004, 222 del 2005) nelle materie di legislazione concorrente «non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni,
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vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi», se non nell'ambito della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati comuni ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, ritenuto, pertanto, che per valutare la conformità delle disposizioni recate dal provvedimento in esame al dettato costituzionale occorre verificare se le medesime configurino un intervento riconducibile alla previsione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, preso atto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, gli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione devono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai comuni, riferirsi a finalità di perequazione e di garanzia enunciate dalla stessa norma costituzionale o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, debbono essere indirizzati a determinati comuni o categorie di comuni, e debbono altresì prevedere, qualora riguardino ambiti di competenza legislativa delle regioni, che quest'ultime siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio, rilevato, in particolare, che secondo la giurisprudenza costituzionale per ricondurre una determinata tipologia di interventi a favore dei comuni nell'ambito degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione occorre che tali interventi siano finalizzati al perseguimento di «una finalità qualificante» diversa dal normale esercizio delle funzioni degli enti interessati e non devono essere disposti in favore della generalità degli enti, sicchè gli enti destinatari devono essere concretamente individuati, ritenuto che la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 non individua con sufficiente determinatezza gli enti destinatari dei finanziamenti, facendo generico riferimento ai comuni nell'ambito del cui perimetro è presente un centro storico, ritenuto, altresì, che gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 sono definiti in modo alquanto generico e che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2004 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 10, della legge finanziaria 2002, istitutivo del «Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni») ha rilevato che ogni intervento sul territorio può di per sé essere presentato come volto alla «riqualificazione urbana « del territorio medesimo, ritenuto, pertanto, che i suddetti interventi appaiono in larga parte riconducibili all'esercizio di funzioni proprie degli enti locali interessati, e che il provvedimento in esame configuri quindi uno strumento di finanziamento, fra l'altro solo parziale, di normali opere e servizi comunali, esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione: 1. sia riformulato l'articolo 1, al fine di conformare le disposizioni da esso recate, attinenti ad interventi riconducibili a materie di competenza legislativa regionale, ai principi stabiliti in materia dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, sia sotto il profilo della determinazione degli enti destinatari dei finanziamenti vincolati, sia sotto il profilo della finalità degli interventi, che debbono essere diversi dal normale esercizio delle funzioni attribuite ai comuni.
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