Progetto di legge: Disposizioni per l' assunzione da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali del personale con contratto di lavoro a tempo determinato 2003-02-14
SENATO DELLA REPUBBLICASENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIV LEGISLATURA ———–
N. 2009
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore SCALERA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2003
Disposizioni per l’assunzione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali del personale con contratto di lavoro a tempo determinato
Onorevoli Senatori. – Negli ultimi anni il Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto molte persone con contratti di lavoro a tempo determinato. Nel complesso, questo personale è stato assunto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dell’articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.
In particolare, l’intervento è stato giustificato per fare fronte all’evento giubilare del 2000 e altre unità di lavoro sono state assunte sempre a tempo determinato par-time (ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449), al fine di assicurare l’apertura quotidiana, con orario prolungato, di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, un ampio settore culturale che riveste per lo Stato italiano un ruolo di notevole rilevanza sociale ed economica.
La politica fin qui perseguita dal Ministero per i beni e le attività culturali ha positivamente determinato un incremento di visitatori e di introiti che nel quadriennio 1997-2000 ha davvero raggiunto risultati eccezionali, grazie anche agli orari prolungati e serali, possibili per la presenza di tale personale, che ha offerto un servizio efficiente, di guida e di accoglienza, per i visitatori italiani e stranieri, con un livello di qualificazione professionale elevato. Infatti, i musei dove sono stati impiegati tali lavoratori osservano tutti un orario di apertura di almeno undici ore giornaliere, per almeno sei giorni a settimana. Nell’arco del triennio 1997-1999 nei musei italiani si è registrato un incremento del numero dei visitatori: dai 27 milioni del 1997 ai 27.648.000 del 1998, agli oltre 28 milioni del 1999. Gli incassi vanno dai 109 miliardi di lire del 1997, ai 126 miliardi di lire del 1998 e i 130 miliardi di lire del 1999, con una crescita percentuale superiore al 10 per cento su base annua. Tale andamento ha avuto un ulteriore picco nell’anno 2000. Il successo che ha coronato l’azione del Ministero ha però, adesso, l’urgenza di dotarsi di risorse aggiuntive non solo per ripianare i vuoti di organico creatisi con i prepensionamenti ma soprattutto per fare fronte alle nuove aperture di siti museali ed espositivi. Gli addetti ai servizi di vigilanza, inoltre, sono oggi in termini assoluti inferiori a quelli del 1990, un dato che diventa ancora più significativo se lo confrontiamo con i numeri dei visitatori dei nostri maggiori musei, tenuto altresì conto del fatto che ci sono musei e collezioni sconosciuti o ignorati dal grande pubblico e che meriterebbero, invece, di essere adeguatamente valorizzati.
Questi lavoratori diventano, dunque, una risorsa umana indispensabile per continuare a garantire un’opportuna apertura dei siti culturali italiani e per consolidare ed estendere queste esperienze che si sono dimostrate altamente positive per l’intero sistema dei beni culturali. Per questa ragione, con una recente normativa (legge 28 dicembre 2001, n. 448), è stata prevista una nuova proroga fino al 31 dicembre 2002 per i lavoratori in questione che, altrimenti, avrebbero cessato la loro prestazione il 31 dicembre scorso.
Onde evitare una eterna precarizzazione di tali lavoratori, e tenuto conto della necessità di dotare il Ministero di tali risorse umane, si propone con il presente disegno di legge di stabilizzare il rapporto di lavoro di questi lavoratori, trasformandolo da rapporto di lavoro a tempo determinato a rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attività culturali)
1. Anche al fine di fare fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, a decorrere dal 1º gennaio 2003 il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro del personale già assunto a tempo determinato di cui all’articolo 34 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le procedure concorsuali previste dall’articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all’articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione del rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 avviene sulla base delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero.
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
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