2003-12-04 - Padova Incontro: Patrimonio Culturale e Paesaggio in liquidazione? Vendita e condono edilizio nella Legge finanziaria
Italia Nostra Consiglio Regionale del Veneto Comune di Padova Assessorato alla Cultura
Incontro Patrimonio Culturale e Paesaggio in liquidazione? Vendita e condono edilizio nella Legge finanziaria
Padova, Palazzo del Bo’, aula E (sede centrale dell’Università, cortile antico, via VIII Febbraio)
Giovedi 4 dicembre 2003, h. 17.00
GIULIANO PISANI Assessore alla cultura del Comune di Padova GIUSEPPE GABURRO Membro Commissione Istruzione e Beni Culturali del Senato PAOLO GIARETTA Membro Commissione Bilancio del Senato GIOVANNI LO SAVIO Presidente di Sezione della Corte di Cassazione Consigliere di Italia Nostra MARIA TERESA RUBIN DE CERVIN Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Veneto GUGLIELMO MONTI Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Veneto orientale
MODERATORE FRANCESCO JORI inviato speciale de “Il Gazzettino”
Il decreto legge 269/2003, convertito in legge con la fiducia posta sia al Senato che alla Camera, preoccupa moltissimo per il già compromesso patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale nazionale. Mentre è chiaro il danno che comporterà il condono edilizio che vi è previsto, i 120 giorni dati dall’articolo 27 per il parere delle Soprintendenze sull’alienazione di beni pubblici d’interesse storico artistico (valendo altrimenti il silenzio-assenso), suonano, viste le gravi condizioni di organico e di fondi per le spese vive, come l’occasione per approfittare della debolezza di questi uffici già sovraccarichi, al fine di impedire materialmente di mantenere tutelati anche beni di rilevanza storico-artistica che potrebbero risultare appetibili ai privati, e che da questi possono venire alterati in piena legittimità. Il carattere giuridicamente assurdo e paradossale delle norme dell’art. 27, infatti, fa sì che il mancato provvedimento, da parte della Soprintendenza, di dichiarazione dell’interesse culturale di un bene demaniale di cui è richiesta la vendita da un ente pubblico non comporta solo la sua alienabilità, ma anche il venir meno dell’interesse culturale del bene, cadendo quindi ogni possibilità di continuare a tutelarlo. Tacendo (e solo per scarsezza di tempo e di mezzi, come i soldi per le missioni), la Soprintendenza dichiara che quel bene è privo d’interesse, anche ove la realtà lo smentisca chiaramente. In astratto, essa non potrebbe quindi nemmeno cercare un “recupero” dopo la privatizzazione del bene con un vincolo, se non agendo (oltre che troppo tardi per salvarlo) in contraddizione con se stessa (cioè col proprio silenzio). La giurisprudenza ha da sempre riconosciuto la «intrinseca e originaria attitudine» dei beni culturali a soddisfare il pubblico interesse (culturale, per l’appunto). Per i beni del demanio di Stato, regioni, province, comuni e per quello d’ogni altro ente pubblico tale connaturata caratteristica può decadere ora non per un accertamento, ma per il solo fatto che la Soprintendenza non ha avuto né tempo né mezzi per accertare. E se quella caratteristica era, giuridicamente, «connaturata», quel bene viene ora propriamente e inesorabilmente snaturato. Quell’attitudine «originaria», nata quindi col bene, venendo ora meno (e per silentium), decade retroattivamente, fino al momento della nascita di quel bene. Scompare nel passato, oltre che nel futuro, l’intimo valore del nostro patrimonio.
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