Sanatoria ad ampio raggio per gli abusi «paesaggistici» GUGLIELMO SAPORITO Il Sole 24Ore, 27/01/2005
Il condono ambientale che si può chiedere entro il 31 gennaio 2005 interessa chi ha compiuto abusi su beni paesaggistici (per l'elenco si veda il «Sole-24 Ore» del 22 gennaio). Tali abusi si estinguono per volontaria demolizione (articolo 1, comma 36 della legge 308/2004) o attraverso una sanatoria. Quest'ultima può essere chiesta entro il 31 gennaio 2005 sia da chi ha già avanzato domanda di sanatoria edilizia entro il 10 dicembre 2004, sia da chi non ha chiesto quel condono edilizio. Va anzitutto chiarito che nella normativa vi possono essere delle smagliature, come l'uso del termine paesistico (usato dalle leggi fino al 1999) invece di paesaggistico (ma il contenuto è lo stesso), fino all'estensione dei vincoli. La legge di sanatoria parla di "beni paesaggistici" e questa stessa dizione, contenuta negli articoli 134-145 del Testo unico 42/2004, comprende non solo i beni vincolati ma anche quelli dei piani paesaggistici. Il primo motivo per chiedere la sanatoria ambientale è l'estinzione dei reati. L'articolo 1, comma 37, della legge 308/2004 estingue il reato di costruzione abusiva se: 1) le attività sono ultimate entro il 30 settembre 2004; 2) si ottiene un giudizio di compatibilità paesaggistica; 3) si pagano sanzioni pecuniarie. Questo effetto di estinzione del reato non è lo stesso di quello che si sarebbe potuto ottenere chiedendo la sanatoria edilizia con il condono edilizio scaduto il 10 dicembre 2004: si tratta infatti di diversi reati, il primo di matrice edilizia (articolo 20 della legge 47/1985, diventato articolo 44 del Testo unico 380/2001), il secondo di stampo ambientale (articolo 181 del Testo unico 42/2004). La differenza tra i due reati è che quello ambientale è di tipo permanente, cioè non si prescrive con il passare del tempo, mentre il reato edilizio ha un tempo di prescrizione che si aggira sui quattro anni dall'ultima attività di costruzione. Esiste poi un diverso motivo per il quale chiedere la sanatoria paesaggistica: molti condoni edilizi sono stati chiesti per abusi su aree vincolate, ma non possono essere esaminati dai Comuni per l'esistenza di due norme di sbarramento contenute nella legge statale sul condono: A) In particolare, nelle zone vincolate sotto l'aspetto paesaggistico, il condono edilizio non poteva sanare nuove costruzioni senza titolo edilizio (articolo 32 del D] 269/2003, comma 26, lettera a). La legge del 2003 consentiva infatti solo interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Chiedere oggi il condono paesaggistico, ottenendolo, equivale ad aver costruito abusivamente ma in modo compatibile con il vincolo ambientale. In altri termini, chiedere ed ottenere il condono paesaggistico equivale a rimuovere quel vincolo che impediva l'esame di domande di sanatoria per abusi integrali (cioè per abusi di entità superiore alla ristrutturazione edilizia). B) Stesso ragionamento riguarda gli interventi non conformi a Piano regolatore ed a norme urbanistiche, che non erano sanabili se realizzati su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere (articolo 32, comma 27, lettera d, del decreto legge 269/2003) e qualora superiori al 2% di altezza, cubatura superficie o distacchi. Chiedere oggi il condono paesaggistico, ottenendolo, equivale ad aver costruito abusivamente in una zona priva dì vincoli, cioè senza che una difformità da previsioni di Prg o di norme urbanistiche possa precludere la sanatoria. Chi si trova in queste due condizioni, cioè a) di abuso integrale in zona vincolata o, b) di abuso difforme da Prg o da norme urbanistiche (in materia di distanze, altezze) in zona vincolata, ha interesse a chiedere il condono paesaggistico sulla base di due valutazioni: se ha già chiesto i] condono edilizio entro il 10 dicembre 2004, può sperare di ottenere il condono edilizio se otterrà il parere di compatibilità paesaggistica. I due provvedimenti di sanatoria si cumuleranno tra loro, convergendo verso la piena assoluzione della costruzione edilizia. Se invece non è stato chiesto il condono edilizio entro il 10 dicembre 2004, chiedendo il condono paesaggistico entro il 31 gennaio si potrà sperare in una riapertura dei termini del condono edilizio, necessaria per coordinare i tempi della sanatoria e l'ambito di applicazione delle norme edilizie e paesaggistiche.
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