I vincoli della legge e le possibili vie d'uscita (gdp) 22 GEN 2005 NUOVA SARDEGNA Cagliari
Molti notai hanno sospeso le vendite in attesa di sapere cosa deciderà il ministero per i Beni Culturali
CARBONIA. «Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici [...], che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantro-pologico».
Questo il dettato dell'articolo 10 primo comma del "codice Urbani", che stabilisce quale sia la proprietà pubblica che dev'essere tutelata.
La norma è contemplata nell'articolo 12 primo comma: «Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1 — questo il testo — che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2».
Il comma secondo stabilisce dunque che "i competenti organi del ministero, d'ufficio q su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico [...], sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valuta-zione": laddove tale sussistenza non sia rilevata, le disposizioni non si applicano e il bene potrà essere "sdemanializzato", come recita il comma quinto dell'articolo 12.
Una procedura che il ministero avrebbe potuto attivare autonomamente, senza attendere l'iniziativa dell'Iacp.
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