Condono sugli abusi paesaggistici GUGLIELMO SAPORITO 10-GEN-2005 Il Sole24 Ore
Delega/2 Entro il 31 gennaio va presentata la domanda per regolarizzare gli interventi realizzati nelle zone vincolate
Previsto un doppio sistema: uno per le opere costruite prima del 30 settembre 2004, mentre l'altro vale per le successive
Parte il conto alla rovescia per accedere al condono delle sanzioni per i lavori compiuti sui beni paesaggistici previsto dalla legge 308 del 2004: la domanda può, infatti, essere presentata fino al 31 gennaio prossimo. Il condono riguarda gli aspetti penali degli abusi sui beni paesaggistici, cioè sui beni ritenuti di pregio ambientale, mentre non si riferisce ai beni vincolati sotto l'aspetto storico, artistico e archeologico. Gli effetti del condono. Gli abusi edilizi commessi in una zona protetta sono sanzionati, sotto l'aspetto ambientale, come specifici reati, i quali non vengono meno al momento del rilascio del titolo in sanatoria. Il condono chiesto al Comune per gli aspetti edilizi di un abuso realizzato in una zona vincolata, può, quindi, estinguere il solo reato edilizio, ma non quello ambientale. In altre parole, l'autore di un abuso edilizio sanabile perché ritenuto compatibile con il piano urbanistico e con quello paesistico, rischiava comunque, prima della legge 308, la condanna penale. Inoltre, la sanatoria edilizia era preclusa per gli abusi superiori al risanamento e alla manutenzione straordinaria.
I due condoni. Per coordinare quindi la sanabilità urbanistica con quella ambientale, la legge 308 del 2004, nata come delega in materia ambientale, ha previsto due tipi di condono: per gli interventi edilizi anteriori al 30 settembre 2004; pei gli interventi successivi al 30 settembre 2004. Diverse sono le tipologie sanabili, i pareri da ottenere e gli importi da versare.
Il condono "a tempo". Gli abusi commessi prima del 30 settembre 2004 cessano di avere conseguenze penali se si ottiene una sanatoria sulla base di tre condizioni: venga accertata la compatibilità paesaggistica; vi sia coerenza tra quanto realizzato e le tipologie del contesto paesaggistico; si paghino le sanzioni pecuniarie amministrative. La legge non pone limiti di volume o superficie, che invece esistono nelle norme sul condono edilizio.
Il condono "a regime". Anche per gli abusi realizzati dopo il. 30 settembre 2004 in zone e su immobili vincolati, si riducono i ri paesaggistica, ma esistono limiti alla tipologia di intervento da sanare. L'attività edilizia su beni ambientali, compiuti dal 30 settembre 2004 in poi, è sanabile penalmente se: non crea superfici o volumi nuovi o in aumento oppure se consiste in opere di manutenzione straordinaria (articolo 3 del Testo unico sull'edilizia, Dpr 380/2001) o ancora se riguarda solo l’uso di materiali difformi da quanto previsto dall'autorizzazione (ad esempio, tegole o infissi diversi). Il parere di compatibilità paesaggistica. Per ambedue le tipologie (interventi anteriori o successivi al 30 settembre 2004) il condono è subordinato a un parere sull'intervento edilizio realizzato. Il parere di compatibilità ambientale per le opere realizzate senza autorizzazione fino al 30 settembre 2004 è di competenza dell'autorità preposta alla gestione del vincolo (cioè di Regioni o enti delegati, Parchi, Comuni). Gli organi locali, però, devono prima ottenere il parere della Soprintendenza, che la legge 308 indica come "preventivo" ma non vincolante. Per gli abusi successivi al 30 settembre 2004 in zona protetta sotto l'aspetto ambientale, il parere della Soprintendenza, oltre a essere preventivo, è anche vincolante.
Gli interventi esclusi dal condono edilizio Il contesto. Il condono ambientale si situa in un contesto in cui ha già operato il condono edilizio previsto dal decreto legge 269 del 2003, che escludeva due tipi di interventi in zone di rilevanza paesaggistica. La prima esclusione. Riguarda le nuove costruzioni realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo. Ciò significa che era possibile ottenere la sanatoria soltanto per interventi edilizi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, elencati nell'allegato 1 del decreto), previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Con questa logica la Cassazione penale (sentenza 48956 del 21 dicembre 2004) ha escluso la sanabilità di un prefabbricato uso abitazione con basamento e fossa biologica. Stesso ragionamento è stato adottato da quel giudice nelle sentenze 37865 e 37867 di settembre.
La seconda esclusione. Interessa gli interventi non conformi al piano regolatore e alle norme urbanistiche, se realizzati su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima dell'esecuzione delle opere (articolo 32, comma 27, lettera d) del DI 269). In conseguenza, è stato ritenuto insanabile il taglio di piante di un bosco, con allargamento di una strada in zona vincolata (Cassazione penale, sentenza 35984 del settembre 2004). Quindi, nelle aree sottoposte a vincoli, le opere abusive possono essere sanate solo nel caso di conformità agli strumenti urbanistici, previo nullaosta dell'autorità preposta al vincolo.
La terza esclusione. Una terza ipotesi di insanabilità è quella prevista dall'articolo 33 della legge 47/1985 e confermata nel condono edilizio del 2003: riguarda le opere abusive realizzate su aree dichiarate inedificabili in modo assoluto con vincolo anteriore all'inizio dell'opera abusiva. Si tratta dei più clamorosi casi di abuso edilizio in zona di pregio, che né la legge del 1985 né quelle successive trattano con clemenza. Solo la giurisprudenza ha mitigato la severità della norma, sottolineando che il vincolo che produce insanabilità deve essere di assoluta inedificabilità.
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