Condono edilizio nelle aree protette LUIGI CHIARELLO E ANTONIO CICCIA Italia Oggi, 14 ottobre 2004
Arriva il condono edilizio per le opere abusive realizzate fino al 30 settembre scorso sulle aree sottoposte a tutela ambientale per vincoli paesaggistici. E arriva anche un inasprimento delle pene (fino a quattro anni) per chi, d'ora in avanti, costruirà abusivamente sulle stesse aree. Ma i comuni avranno il potere di bloccare le sanzioni se ritengono che un immobile costruito illecitamente risulti compatibile al piano paesaggistico. Sarà poi avviata una maxi-operazione di abbattimento degli ecomostri. Primo tra tutti: punta Perotti a Bari, per la cui demolizione potrebbe essere scomodato anche l'esercito. Un edificio a cui il maxiemendamento al disegno di legge delega ambientale (oggi al voto del Senato, blindato perché su di esso il governo pone la fiducia) ha addirittura riservato tre commi ad hoc: il 33, il 34 e il 35 di un testo composto da un solo articolo. Il comma 36, invece, apre la strada ad altre demolizioni, ancora da decidere. Le disposizioni più significative riguardano, dunque, le sanatorie sui beni paesaggistici. Il condono si snoda attraverso la seguente procedura. Innanzi tutto occorre fare la domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica. E' legittimato il proprietario del bene, ma anche il mero detentore (ad esempio un inquilino). La domanda si presenta all'autorità preposta alla tutela del vincolo (la regione o, in subdelega, il comune). Il termine è il prossimo 31 gennaio 2005. La domanda è soggetta al parere della soprintendenza. Una volta acquisito, l'autorità competente si pronuncerà sulla domanda. La norma individua il parere della soprintendenza come un parere preventivo rispetto alla decisione e non come un potere di annullamento successivo, il comma 37 precisa che cosa si può condonare. Si possono sanare i lavori compiuti su beni paesaggistici entro il 30 settembre 2004. La condizione principale è la sostanziale conformità ai piani paesaggistici (irregolarità formali) o anche la mera compatibilità con il contesto paesaggistico. Li sostanza ci si accontenta di una valutazione discrezionale in merito alla compatibilità paesaggistica. Tutto è rinviato alla valutazione della soprintendenza: è prevedibile che l'autorità preposta al vincolo segua le indicazioni della soprintendenza. La sanatoria comporta l'inapplicabilità di qualsiasi sanzione penale. Altra condizione è il pagamento di una sanzione pecunia-ria pari una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. Si tratta di un importo uguale al maggiore tra la stima del danno paesaggistico e l'incremento di valore dell'opera costruita. Con due aggiunte: - la somma è prima maggiorata da un terzo alla metà; - si deve pagare un'altra sanzione da 3 mila a 50 mila euro. Il condono sui beni paesaggistici va a completare il condono edilizio di cui al decreto legge 269/2003, per cui tra breve (all'11 novembre 2004) si riapriranno i termini per le domande: questo condono esclude gli abusi su beni vincolati, che però rientrano nell'accertamento di compatibilità paesaggistica. Il provvedimento non tratta solo di un condono. Al comma 36, si inaspriscono (per il futuro) le pene per le opere eseguite senza o in difformità dall' autorizzazione: si passa alla reclusione da uno a quattro anni per gli abusi maggiori. Tuttavia si istituisce l'accertamento di compatibilità ambientale a regime. L'accertamento della compatibilità ambientale comporta l'inapplicabilità delle sanzioni penali (ma non delle sanzioni amministrative) in molti casi. Innanzi tutto quando non vi siano creazione di superfici o volumi, per il mero utilizzo di materiali diversi e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. La sanatoria è subordinata al parere della soprintendenza. Singolare è, infine, il comma 1 quinquies introdotto all'articolo 181 del codice dei beni culturali: la rimessione in pristino eseguita dal trasgressore estingue il reato. Insomma chi ha commesso un abuso se rimette le cose a posto sarà condonato e non subirà conseguenze penali: una sorta di ravvedimento operoso in campo edilizio su beni paesaggistici.
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