L’art. 32 del nuovo testo della legge delega in materia ambientale (A.S. 1733 B). Flavia Zisa. Domenica
Il ministro dell’ambiente Matteoli, insieme ad altri 10 ministri (Tremonti, Lunardi, Castelli, Moratti, Frattini, Buttiglione, Alemanno, Stanca e La Loggia), ha recentemente presentato il testo, tornato al Senato in seconda lettura, della Legge Delega in materia ambientale, A.S. 1753 B.
Se tutto andrà secondo programma, il prossimo febbraio vedremo approvata la seconda fase della più grande opera di smantellamento nazionale del patrimonio artistico ed ambientale mai registrata nella storia italiana.
Non bastava già infatti l’originale formula adottata dal pericoloso duetto Urbani-Tremonti e dalla cd. “Patrimonio S.p.A”, una legge per la svendita del patrimonio artistico (sulla quale torneremo): adesso un nuovo testo in materia ambientale introdurrà un articolo che di fatto annienta e depenalizza qualsiasi abusivismo, di qualsiasi forma, dimensione e carica di distruzione ambientale. Una depenalizzazione che non farà neanche entrare un soldo alle casse dello Stato.
Per fare chiarezza, riportiamo qui di seguito alcuni stralci di un intervento di Salvatore Settis, Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, (L’ambiente e il regalo agli abusivi, in La Repubblica, 1/12/03), da tempo impegnato a seguire e commentare la genesi di questa legge.
1. “Si era capito che la Finanziaria di quest’anno passerà alla storia come il più selvaggio attacco al patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del nostro paese; ma sbaglia chi crede che abbiamo già toccato il fondo con la sequenza di provvedimenti come il condono edilizio e il silenzio-assenso. Con un nuovo colpo di mano, infatti, la legge sull’ambiente […] si sta trasformando in una sanatoria senza confini e senza regole”. 2. “[…] vi si è insediato infatti un perverso emendamento, presentato dai parlamentari della maggioranza e votato alla camera in presenza di esponenti del governo (fra cui il sottosegretario all’ambiente), che modifica radicalmente la portata della depenalizzazione degli illeciti penali in materia paesaggistica”. 3. “All’art. 32, la depenalizzazione era prevista solo “per i lavori compiuti in difformità dalla autorizzazione” rilasciata al richiedente, il che almeno ipotizzava che vi fosse stata una qualche richiesta di autorizzazione. Nella nuova versione, l’estinzione del reato è estesa anche ai “lavori compiuti in assenza di autorizzazione”, cioè alle forme più bieche e becere di abusivismo”. 4. “Nella versione originaria del testo, si prevedeva almeno che l’estinzione del reato avvenisse a condizione che “le difformità non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi”: questo comma, nella nuova versione emendata, è stato semplicemente soppresso, il che vuol dire che chi ha trasformato abusivamente un canile in un condominio di venti piani riscuote il plauso del legislatore”. 5. “Infine: nella versione originaria l’estinzione del reato era subordinata al pagamento di una sanzione pecuniaria, mentre ora tale sanzione viene rinviata sine die, e solo “ove sia accertato il danno arrecato”. In altri termini, anche chi avesse costruito un grattacielo su una spiaggia senza nemmeno provare a chiedere l’autorizzazione non solo non ha più commesso alcun reato, ma nemmeno pagherà un centesimo di multa. Il paesaggio del Bel Paese diventa terra di nessuno, regalata agli abusivi, dei quali non c’è dubbio che, con una norma come questa, vincerà il peggiore, cioè chi ha meno scrupoli, il più violento nel distruggere il paesaggio per proprio tornaconto”. 6. “Infine, un’aggravante ulteriore: questo art. 32 interviene a modifica dell’art. 163 del Testo Unico sui Beni Culturali (490/1999) … che aveva lo scopo di scoraggiare, con multe e con sanzioni penali, le edificazioni abusive nelle aree vincolate: la nuova legge, se approvata, è destinata al contrario a sancire e incoraggiare l’abusivismo, senza nemmeno la scusa (sbandierata ai tempi del condono) di “far cassa”, visto che in questo caso anche le sanzioni pecuniarie sfumano nel nulla”. 7. “La conclusione è inevitabile: la nuova norma, che per lo Stato non comporta alcun vantaggio, nemmeno quello (assai dubbio) di raggranellare un po’ di soldi, è concepita e fatta nell’esclusivo interesse degli abusivi, cioè di cittadini che si sono distinti per aver violato la legge, e che verranno in tal modo premiati”.
A noi Siciliani interessa, a questo punto, l’unico strumento che può salvarci dalla nuova invasione barbarica dal Nord (Tremonti e Lega, ovviamente): la nostra autonomia. Aspettiamo quindi con ansia di sapere cosa, di questo testo, verrà recepito dalla nostra Regione, una delle più fragili e critiche realtà in termine di abusivismo edilizio.
Nell’attesa, un’indicazione amichevolmente rivolta a chi si occupa di questioni ambientali: a fronte delle numerose, solite e polverose polemiche contro nuovi insediamenti turistici (al massimo assimilabili, per impatto ambientale, ai nuovi centri commerciali, grandi e poderosi come gli Outlet che in America, almeno, hanno l’accortezza di costruire rigorosamente nel deserto), occorre tornare indietro alla fonte del problema e ricordare che in Sicilia il vero disastro ambientale è stato commesso dalla lenta, inesorabile azione cancerogena dell’abusivismo privato, proprio quell’azione di distruzione che adesso la nuova legge nazionale intende potenziare. Sono questi i veri motivi per cui scendere in piazza, riempire le pagine dei giornali e mobilitarsi attivamente. Non l’apertura di un complesso che, bene o male, risponde all’osservanza di norme edilizie e potrebbe dar sviluppo ad un turismo organizzato e non selvaggio. Se siamo convinti che nella vita “non tutto il male viene per nuocere”, questo disegno di legge ha almeno il pregio di liberare la nostra mente dalla confusione e di indicarci esattamente il punto dove è insinuato il vero pericolo e i termini con cui esso si presenterà nel nostro futuro. Esiste una raccolta firme, disponibile sul sito www.patrimoniosos.it (Univ. di Bergamo, di Udine e di Pisa), cui si rimanda per qualsiasi chiarimento documentario.
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