Il Codice mette ordine nel patrimonio artistico Antonello Cherchi Il Sole 24 ore, 1/10/2003
I confini dell'attività di tutela e valorizzazione, la definizione di bene paesaggistico (che viene ricompreso in quello più ampio di "patrimonio culturale", di cui pure è stata data una nuova definizione), la possibilità per i privati di dare in comodato le loro opere a musei pubblici, le regole per alienare parte del patrimonio, i criteri per la circolazione internazionale delle opere d'arte: c'è tutto questo nel nuovo Codice dei beni culturali, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri di lunedì scorso. Il Codice dovrà ora essere sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni e alle commissioni Cultura di Camera e Senato, dopodiché dovrà ritornare a Palazzo Chigi per il via libera definitivo. Si tratta di una profonda riorganizzazione della materia che il ministero retto da Giuliano Urbani ha potuto effettuate in virtù dell'ampia delega concessa dalla legge 137 del 2002. Una risistemazione sofferta, accompagnata da prese di distanza (poi ricomposte) delle Regioni e delle associazioni di salvaguardia del patrimonio culturale.
Uno dei punti più controversi riguarda la possibilità di vendere parte dei "gioielli" di Stato. A tale proposito il Codice introduce due grandi categorie di beni. I beni che non possono assolutamente essere alienati: gli immobili e aree di interesse archeologico; gli immobili riconosciuti monumenti nazionali in virtù di una legge; le raccolte di musei, pinacoteche e biblioteche; gli archivi. Inoltre, in via provvisoria e cautelare, è stata prevista l'inalienabilità di tutte le cose immobili e mobili di appartenenza pubblica e che abbiano più di 50 anni e siano state prodotte da un autore non più vivente: non potranno essere vendute fino a quando non sia stato verificato il loro effettivo interesse culturale. Ci sono, poi, i beni che possono essere venduti, distinti tra demaniali e non. Il Codice stabilisce che in quei casi l'alienazione sia subordinata all'autorizzazione del ministero, che può esserci solo se dalla vendita non deriva danno alla conservazione dei beni interessati e non risulta pregiudicata la loro fruizione pubblica. Inoltre, per determinati immobili è necessario che l'autorizzazione indichi le destinazioni d'uso compatibili con il loro carattere storico-artistico.
Un'altra novità riguarda l'individuazione di ciò che deve essere considerato "bene culturale". Il Codice accantona il proposito, previsto fin dalla fine degli anni Trenta, di predisporre un elenco dei beni culturali di proprietà degli enti pubblici e privati, elenco che non ha mai visto la luce. Il nuovo principio è che tutti i beni appartenenti a soggetti pubblici (anche lo Stato) o a privati che non perseguono scopo di lucro, e sempre che i beni abbiano più di 50 anni e il loro autore non sia più in vita, siano assoggettati provvisoriamente e in via cautelativa a tutela, fino a verificare la sussistenza dell'interesse culturale. |