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in difesa dei beni culturali e ambientali

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Proposta di autonomia speciale per i beni culturali e paesaggistici per la Toscana

Vi presentiamo un documento elaborato dalla Regione Toscana ed attualmente in discussione (sul tema potete anche consultare l'articolo dal titolo "Paolucci dipendente comunale?, firmato Ulrich, sul Sole 24 ore del 29 giugno)


LINEE PER UNA PROPOSTA DI AUTONOMIA SPECIALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI PER LA TOSCANA


Premessa


Com'è noto, il nuovo testo del Titolo V della Costituzione, approvato con Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, prevede, all'Art. 116, la possibilità per le regioni a statuto ordinano, di richiedere "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", tra l'altro, nella materia della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali". Tali condizioni particolari di autonomia sono attribuite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta "sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata" (Art. 116. III comma Cost.).

Al fine di procedere nella direzione della richiesta di autonomia speciale nella materia dei beni culturali, la Giunta Regionale ha approvato, con deliberazione n. 30 del 14 gennaio 2002, un progetto denominato "Elaborazione progetto autonomia speciale nel settore dei beni culturali", finalizzato a predisporre gli strumenti giuridici ed i materiali conoscitivi necessari per la predisposizione della la bozza di documento d'intesa con lo Stato. Lo sviluppo del progetto ha dato luogo ad una vasta ricognizione sullo stato del settore in Toscana e sui problemi connessi con i suoi assetti organizzativi e finanziari, i cui risultatati sono stati sintetizzati in un "Documento di sintesi e proposta", approvato dalla Giunta Regionale con Decisione n. 33 del 23-09-2002.

Tale documento chiariva come i! percorso dell'autonomia speciale dovesse necessariamente configurarsi mediante una "progressione di obiettivi fondata, in una prima fase, nella piena utilizzazione dei (numerosi) strumenti istituzionali già disponibili per poi individuare, in un secondo momento, una proposta di intesa per forme di autonomia speciale nella materia dei beni culturali (…)”.


Da ciò è derivato un impianto della proposta toscana di autonomia speciale nella materia dei beni culturali che procede non da astratte previsione normative ma dai concreti processi di legislazione ordinaria ed in specifico del D.Lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997. n. 59" e dal D.Lgs. 490/99 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'Art. 1 della L. 8 ottobre 1 97, n. 352". Da ciò deriva un impianto che sottolinea fortemente gli aspetti della cooperazione e della integrazione fra attività e competenze della Regione e dello Stato .

La proposta trova dunque fondamento, oltreché nella specifica previsione del III comma dell'Art. 1 16 e nel complesso del nuovo titolo V, che ridisegna gli assetti istituzionali della Repubblica e che valorizza in modo particolare il ruolo dei Comuni nella normativa dj settore vigente e in una accurata analisi della realtà Toscana che ha posto attenzione specifica ai problemi dei Comuni, specie di quelli piccoli e medi, nei cui territori spesso si trovano straordinari patrimoni culturali.

Proprio i dati di questa analisi hanno evidenziato la necessità, anche per la Regione, di un conseguente e notevole adeguamento della propria struttura organizzativa, che deve esser dotata delle risorse e delle competenze necessarie a coordinare un processo così complesso ed a svolgere le funzioni di supporto specialistico agli enti locali, nei diversi ambiti coinvolti nel processo di costruzione del percorso dell'autonomia speciale, nonché di una capacità di spesa adeguata alle nuove funzioni. La particolare rilevanza dell'obiettivo ed il nuovo ruolo che la Regione intende assumere nel settore, richiede senza dubbio un parallelo potenziamento delle strutture.
La predisposizione della bozza di intesa tra Regione e Stato, come base per la richiesta di autonomia speciale nella materia dei beni culturali, non pare inficiata in alcun modo dallo schema di disegno di legge recante "Modifiche al titolo V, parte II della Costituzione" approvata lo scorso 11 aprile dal Consiglio dei Ministri, che propone, tra l'altro, l'abolizione del III comma del vigente Art. 116 e dunque la possibilità di autonomie regionali differenziate. La presenza di una proposta di legge di riforma costituzionale, che avrà comunque un percorso lungo, incerto e inevitabilmente accidentato, non può costituire alibi per la sospensione dell'efficacia della legislazione vigente.


Presupposti della proposta :

— La specificità della Toscana in materia di beni e attività culturali svolte nel territorio regionale

— un quadro istituzionale ed uno stato delle relazioni fra centro e governo locale, che si risolve in una difficolta' (spesso presente) di dialogo fra lo Stato ed i "suoi" enti locali. In questo contesto si rilevano due elementi dominanti:

a) la contradditorietà degli atti del Ministero rispetto all'unitarietà del patrimonio culturale sia nella cessione verso altri ministeri e/o soggetti di parte del patrimonio (es. Agenzia del Demanio. Patrimonio s.p.a.) sia per la rottura dell'unitarietà territoriale che vede sovrapposti ed avulsi rispetto alla gestione ordinaria i "poli museali autonomi" fra i quali Firenze;

o) la mancata attuazione dei processi di decentramento e delega sia in attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione (vedi: Regolamenti per lo spettacolo) che dei provvedimenti precedenti d.lgs. 112/98 (es. art. 150, passaggi di gestione di beni e musei)


Obiettivi

1. Ricomposizione dell'unitarietà degli interventi in materia di beni ed attività culturali (tutela, conservazione, valorizzazione e gestione) ed i relativi poteri strumentali (potestà legislativa, funzioni amministrative, titolarità dei beni, risorse finanziane)

2. Garanzie di unitarietà del sistema nazionale attraverso solide "cerniere" che assicurino la COERENZA ed il reciproco COORDINAMENTO fra Stato e Regione Toscana, non solo come dovere giuridico e/o vincolo istituzionale, ma come ESIGENZA culturale fondata sulla COSTITUZIONE, nelle quale la tutela del patrimonio artistico non è riferita ad un solo soggetto, ma all'insieme delle ISTITUZIONI REPUBBLICANE (art.9) e l'unita' del sistema è assicurata non malgrado, ma grazie alla valorizzazione delle autonomie locali e del decentramento (art.5). Per questo sono state assicurate 5 "cerniere" (o raccordi)

-di tipo generale (definizione dei poteri statali esclusivi)

-di natura legislativa (competenze esclusive e concorrenti sulla tutela)

-di natura amministrativa (per funzioni e beni trasferiti o mantenuti dallo Stato)

-di carattere informativo (fra Regione e Stato)

-rispetto ai poteri sostitutivi (per la conservazione di beni considerati in pericolo)

Si delinea dunque un rapporto di legislazione esclusiva dello Stato in materia di tutela per quanto attiene all'art. 117 comma 2 per alcuni ambiti ( regime codicistico dei beni culturali ed ambientali, presupposti per la dichiarazione del bene culturale e ambientale e relativi procedimenti, circolazione dei beni culturali e regime di quelli privati, acquisto coattivo dei beni culturali, sanzioni penali, beni tutelati per legge fatta salva la loro integrazione con legge regionale), mentre per ogni altro ambito la stessa materia spetta alla Regione come materia concorrente di cui all'art. 117, comma 3, Cost. Per ogni altro aspetto vale la competenza legislativa generale residuale della Regione.


Assetto interno

Per il perseguimento di questi obiettivi dev'essere garantita l'autonomia amministrativa attribuita secondo i principi dell'art. 118 Cost. Allo Stato spettano i rapporti con L'Estero, gli obblighi derivanti da trattati, recupero di beni usciti illegalmente, prevenzione e repressione reati contro il patrimonio culturale, metodologie di catalogazione, integrazione banche dati, metodologie per il restauro, criteri di formazione professionale, definizione degli standard minimi e dei criteri tecnico-scientifici da osservare nell'esercizio delle funzioni trasferite ed altro (vedi articolato/bozza) Alla Regione sono riservate:

-funzioni legislative

-funzioni di programmazione degli interventi

-quadro delle risorse finanziarie

-sistema informativo regionale

Agli Enti locali, singoli o associati, sono riservate:

-valorizzazione

-gestione, da attuarsi in forma singola o associata




In breve sintesi: i beni ed impersonale sono trasferiti agli enti locali, mentre restano alla Regione le Soprintendenze

N.B. Dal trasferimento sono esclusi gli Istituti che pur essendo presenti sui territorio regionale
svolgono funzioni di carattere nazionale (e. Biblioteca Nazionale Centrale, Opificio delle Pietre
Dure ecc.) ___


Autonomia

Deve essere garantita l'autonomia (scientifica, gestionale, di spesa) dei vari istituti (soprintendenze, musei, archivi) in un quadro di apertura e collaborazione con l'Università' e gli Istituti di Ricerca scientifica.


Garanzie

Personale - Devono essere assicurate garanzie di TERZIETA' e la previsione di forme di
AUTOGOVERNO per i dirigenti, nonché APPOSITA disciplina specifica per il personale. A questi
criteri saranno ispirati l'ordinamento contrattuale, il trattamento economico, le modalità1 di selezione
e gestione del personale.

Il modo proposto per soddisfare queste esigenze può essere quello di individuare con legge un
"agenzia regionale per i Beni Culturali" (modello di riferimento: i segretari comunali, cfr. Legge
127/97) che assicuri all'Agenzia medesima l'incardinamento del personale e ai diversi enti
territoriali la dipendenza funzionale

Risorse - Secondo una stima dell'Irpet relativa all'anno 2000 la spesa statale in Toscana per le
Biblioteche Nazionali, gli Archivi di Stato e le Soprintendenze si aggira intorno ai 140 milioni di
euro. A questa stima (indiretta) va inoltre aggiunta la spesa ordinaria media dei trasferimenti operati
nel settore dei beni culturali dallo Stato negli ultimi 5 anni per programmi e progetti di settore
(spesa non calcolata).

Una volta calcolato il "costo" su base regionale sono necessarie tre distinte operazioni:

1. Dallo Stato alla Regione in forma di tributi propri e di compartecipazione a tributi erariali, una
parte del proprio potere impositivo il cui gettito, integrato dal fondo perequativo (art. 119 e.3) in
misura da compensare la minore capacita' fiscale della Toscana, che deve corrispondere al "costo" delle nuove funzioni trasferite nella materia;

2. la Regione ripartisce il "costo" complessivo delle funzioni tra i vari Enti locali a cui le funzioni sono trasferite, salvo la quota parte riservata all'Agenzia regionale ( pari al costo delle soprintendenze, personale ecc.);

3. La Regione devolve a ciascun ente locale, in forma di tributi propri e di compartecipazione ai tributi erariali e regionali, una parte del proprio potere impositivo, il cui gettito, integrato dal fondo perequativo, deve corrispondere al costo delle funzioni ad esso conferite.


Trasferimento

Beni -Individuazione: problema delicato in quanto non esiste l'obbligo di un elenco dei beni dello
Stato (la recente vicenda della Patrimonio spa lo ha evidenzialo), mentre esiste l'obbligo degli
elenchi dei beni regionali e comunali. Per i beni ecclesiastici è in corso un censimento. Tuttavia la
regione Toscana sta redigendo una Carta dei vincoli, in accordo con la Soprintendenza regionale,
dalla quale sarà possibile evincere la consistenza, la localizzazione ed il regime di vincolo dei
singoli beni.

Personale- operante presso le Soprintendenze e presso gli altri istituti è valutabile, secondo le stime
dell'Irpet in circa 2.600 unita', dovrebbe essere destinato all'Agenzia regionale (vedi Garanzie) ferma
restando la dipendenza funzionale dagli enti destinatari del trasferimento dei beni e delle funzioni.


Elemento essenziale del progetto è la clausola sospensiva di particolare importanza per evitare ogni rischio di soluzione di continuità negli interventi e per garantire la determinante partecipazione degli enti locali anche nella fase successiva all'approvazione della legge (garantire l'effettiva continuità di funzioni e servizi anche quando non siano predisposti compiutamente strumenti, quali allocazione di beni e funzioni, ordinamento delle strutture, disciplina del personale). Vanno infatti tenute presenti due caratteristiche della proposta:

a) a differenza degli altri casi che hanno riguardato il trasferimento di compiti dallo Stato alle Regioni, in questo caso i beni precedono e non seguono le funzioni e per questo è necessario mantenere l'unitarietà della titolarità del bene e delle funzioni;

b) l'assunzione del fatto che le competenze legislative ed amministrative è assicurata contemporaneamente dallo Stato e dalla Regione Toscana rispettivamente per i beni di cui hanno la titolarità impone una impostazione diversa da quella in vigore nelle Regioni Autonome, basata (a parte il caso della Sicilia) sulla scissione tra disciplina legislativa (statale) e trasferimento della gestione e dei relativi organi periferici già statali.


Per questo la definitiva e specifica allocazione dei beni, delle funzioni e delle relative risorse non può che essere operata in un momento successivo all'intesa e alla relativa legge statale in modo da operare su un quadro certo e sulla piena condivisione degli Enti Locali e da garantire l'effettivo funzionamento del sistema senza soluzioni di continuità.


Linee per la definizione di una proposta di legge


Dalle considerazioni che precedono e che costituiscono i riferimenti per la messa a punto dell'intesa da proporre allo Stato a norma del III comma dell'Art. 116, derivano le linee per la redazione della proposta di legge che dovrà recepire i contenuti dell'intesa. Al fine della redazione della proposta di legge si individuano le seguenti linee:


A) Ambito della legge
1. La legge, in attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost., attribuisce forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione Toscana nelle materie «tutela dell'ambiente e dei beni culturali», di cui all'art. 117, comma 2, Cost., e «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», di cui all'art. 117, comma 3, Cost.

2. Le disposizioni dettate dalla legge operano riferimento, per la materia tutela dell'ambiente, al solo ambito costituito dalla tutela dei beni ambientali.

3. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «beni culturali», quelli indicati agii artt. 2 e 3 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;
b) «beni ambientali», quelli indicati all'art. 138 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;
c) «attività culturali», quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, ai sensi dell'art. 148, comma 1. leti.f), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.


B) Beni

1. I beni culturali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge nel territorio della Regione Toscana, appartenenti allo Stato o trasferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.a. ai sensi dell'art.7 della legge 15 giugno 2002, n.112 o costituenti patrimonio, anche separato, delle società di cui all'art.2 della legge 23 novembre 2001 n.410, sono trasferiti agli enti locali della regione Toscana, secondo le modalità dettate da successive disposizioni.

2. I beni trasferiti conservano il regime giuridico di provenienza (demaniale, patrimoniale indisponibile o disponibile) nonché gli eventuali rapporti in atto con amministrazioni o con terzi. Restano altresì ferme le eventuali servitù inerenti [art. 1 dpr 467/1967 Sicilia].

3. I beni vengono trasferiti alle Province e ai Comuni capoluogo di provincia nel aspetto delle procedure previste al successivo punto F)


4. Sono esclusi dal trasferimento i beni che afferiscono a strutture mantenute in capo allo Stato ai sensi del successivo punto D)

5. A soli fini ricognitivi, gli elenchi dei beni oggetto di trasferimento sono predisposti dal Ministero dell'economia d'intesa con la Regione Toscana entro ...... mesi dalla data di entrata
in vigore della legge. Qualora entro il termine previsto dal precedente comma non si sia provveduto alla formulazione degli elenchi, vi provvede la Regione, avvalendosi anche dei competenti uffici dello Stato. Gli elenchi saranno trasmessi al Ministero dell'economia e ai Ministeri interessati per la prevista intesa.

Detti elenchi sono approvati con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'economia di concerto con gli altri Ministri interessati.

6. Il passaggio dei beni, con i relativi oneri, ha effetto al completamento delle procedure di cui al precedente comma e degli adempimenti previsti ai successivo punto F).


C) Autonomia legislativa

1. Nella materia «tutela dell'ambiente e dei beni culturali» lo Stato conserva la legislazione esclusiva di cui all'art. 117, comma 2, Cost., per i seguenti ambiti:

a) regime codicistico dei beni culturali e ambientali;

b) presupposti per la dichiarazione del bene culturale e ambientale e relativo procedimento;
c) circolazione dei beni culturali e regime di quelli privati;

d) acquisto coattivo dei beni culturali;
e) sanzioni penali;

f) beni ambientali tutelati per legge, fatta salva la loro integrazione con legge regionale [oppure con regolamento regionale ai sensi dell'art. 117, comma 6, Cost.];

2. La stessa materia, per ogni altro ambito diverso da quelli indicati al comma precedente, spetta alla Regione come materia di legislazione concorrente di cui all'art. 117, comma 3, Cost.





3. Costituiscono principi fondamentali della materia:

a) la cooperazione con lo Stato e con le altre Regioni e la cooperazione fra Stati [art. 15 e 20 d.lgs. 490/99];

b) la vigilanza sui beni culturali [art. 15 d.lgs. 490/99], anche mediante intese nel caso di beni culturali appartenenti ad enti territoriali [art. 29 d.lgs. 490/99];

c) la catalogazione dei beni culturali secondo metodologie fissate dal Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con le Regioni, e l'integrazione in rete delle banche dati regionali e locali [art. 16 d.lgs. 490/99]:

d) nel caso di beni culturali d'interesse religioso, e relativamente alle esigenze di culto, l'accordo con gli enti o istituzioni di appartenenza [art. 19 d.lgs. 490/99];

e) l'atto di consenso dell'autorità di tutela relativamente alle innovazioni, alla rimozione e trasporto, allo smembramento, al distacco e alle opere concernenti beni culturali [art. 21-26, 51 d.lgs. 490/99];

f) la possibilità per l'autorità di tutela di disporre la sospensione dei lavori su beni culturali [art. 28 d.lgs. 490/99];

g) il divieto di uso di beni culturali non compatibile con il loro valore culturale [art.
21.2 d.lgs. 490/99];

h) l'atto di consenso dell'autorità di tutela per il restauro [art. 35 d.lgs. 490/99];
i) la possibilità per l'autorità di tutela di disporre a carico del proprietario, possessore o
detentore, interventi conservativi sui beni culturali, realizzabili anche in via diretta,
in tutto o in parte a carico dell'interessato [art.37 e 38 d.lgs. 490/99];
j) la possibilità del concorso pubblico alle spese di restauro [art. 35 d.lgs. 490/99];
k) la previsione di misure di tutèla indiretta dei beni culturali immobili [art. 47 d.lgs.
490/99];
l) la possibilità di custodia coattiva a fini conservativi o di restauro di beni culturali
mobili [art. 47 d.lgs. 490/99];
m) una specifica disciplina per i beni archivistici e i documenti [art.21, 40 ecc. d.lgs.
490/99].


4. Nella materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» spetta alla Regione Toscana la potestà legislativa di cui


all'art 117, comma 4, Cost. Agli effetti della legge la valorizzazione dei beni culturali e ambientali comprende anche la gestione degli stessi beni.

D) Autonomia amministrativa

1. Nelle materie di cui alla presente legge le funzioni amministrative sono attribuite secondo i principi dell'art. 118 Cost.

2. Spettano allo Stato le seguenti funzioni amministrative:

a) le funzioni riconducibili alla cooperazione internazionale e l'attività promozionale all'estero di rilievo nazionale [art. 1.3 lett. a) l. 59/97];

b) il coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato dell'Unione Europea e dagli accordi internazionali [art. 1.4 lett. e), l. 59];
c) le determinazioni in caso di dissenso espresso dall'amministrazione regionale preposta alla tutela dei beni culturali e dei beni ambientali, in applicazione delle disposizioni dell'art. 14-quater, commi 4 e 5 , della l. 7 agosto 1990. n. 241;
d) le funzioni indicate all'art. 149, comma 3. lett. f) [conservazione archivi Stati preunitari e degli organi giudiziali e amministrativi dello Stato] ? e comma 4, lett. b)-c) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché i compiti di cui alle lettere d-f del medesimo comma da esercitarsi in conformità a quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo [recupero beni culturali usciti illegalmente, prevenzione e repressione reati contro patrimonio culturale: criteri formazione professionale: metodologie catalogazione e integrazione banche dati: metodologia restauro];
n) le funzioni relative a istituti e strutture svolgenti compiti nazionali di carattere tecnico-scientifico e documentaristico nel settore dei beni culturali e ambientali, aventi sede nel territorio regionale, di cui al successivo punto E) comma 1;
o) le funzioni e i compiti statali indicati all'art. 149, comma 6, dei d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e nei Capi I e E del Titolo H del d.lgs. 29 ottobre 1999, 490 [beni ambientali: compiti di tutela in via sostitutiva];

p) la definizione per i beni culturali e ambientali dei criteri tecnico-scientifici e degli standard minimi da osservare nell'esercizio delle funzioni trasferite [art. 150.6 d.lgs. 112/98];

q) l'applicazione delle sanzioni penali previste dal Capo VII, Sez. I, Titolo I [beni culturali] e dal Capo III, Titolo II [beni ambientali], del d.lgs. 29 ottobre 1999, 490.

3. Agli enti locali intestatari dei beni culturali trasferiti in base alla legge spettano le funzioni relative alla loro gestione, ivi comprese quelle concernenti i servizi aggiuntivi e le forme organizzative. La legge regionale determina i principi generali atti a garantire l'autonomia scientifica, di bilancio e di gestione delle strutture trasferite.

4. Alla Regione Toscana spetta la tutela dei beni culturali e ambientali presenti sul territorio regionale.

5. In particolare la Regione esercita le funzioni e i compiti già attribuiti a organi centrali e periferici dello Stato dal Titolo I del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ad eccezione di quelli previsti da! Capo VII, Sez. I [sanzioni penali in tema di beni culturali]. I riferimenti dettati dalle disposizioni del medesimo Decreto Legislativo e da qualunque altro atto normativo concernente le funzioni trasferite, al Consiglio dei Ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali e alle Direzioni dello stesso ministero s'intendono sostituiti come riferimenti alla Giunta regionale, all'Assessore regionale competente, alla amministrazione regionale, limitatamente alle funzioni di carattere esclusivamente amministrativo e alla soprintendenza regionale per ogni altra funzione, in conformità a quanto disposto in materia dallo Statuto Regionale e dalla normativa vigente.
La Regione provvede a dare periodica (bimestrale?) comunicazione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (dell'elenco) di tutti gli atti adottati nell'esercizio delle competenze attribuite dalla presente legge e di ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopra indicate.

7. Restano fermi le funzioni e i compiti regionali previsti dai Capi I e II del Titolo II del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 [beni ambientali}.

8. La Regione Toscana coopera con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali nell'esercizio delle funzioni volte a soddisfare le esigenze di unitarietà degli interventi in materia di tutela quali la definizione degli standards dei livelli minimi di tutela, della catalogazione, della gestione dei musei, degli archivi e delle biblioteche o del sistema informativo nonché di metodologie uniformi per le attività di documentazione Q gli interventi di conservazione, restauro e recupero. La Regione inoltre, relativamente al proprio territorio e alle proprie competenze, partecipa alle forme di consultazione, concerto o intesa riservate al Ministero per i Beni e le Attività Culturali nei confronti di altre amministrazioni statali o altri soggetti pubblici.


E) Trasferimento e regime procedimentale

1. Per l'esercizio delle funzioni spettanti alla Regione Toscana a norma del punto precedente, le strutture periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali, esistenti nel territorio regionale, sono trasferite alla Regione Toscana ed entrano a far parte della sua organizzazione amministrativa. Sono escluse dal trasferimento le strutture svolgenti funzioni di carattere nazionale, costituite da:

d) l'Opificio delle pietre dure;

e) la Biblioteca nazionale;

i) .......................................
.......
2. Il trasferimento alla Regione delle predette stratture comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede delle strutture stesse, nonché ai relativi arredi.

3. La commissione per i beni e le attività culturali, di cui agli artt. 154 e 155 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. entra a far parte dell'organizzazione regionale ed è presieduta dall'Assessore competente. La legge regionale ne disciplina la formazione, composizione e le funzioni, prevedendo in ogni caso la partecipazione di un componente designato dal Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Fino a quando non provveda con diversa disciplina, la Regione, per l'esercizio delle funzioni ad essa spettanti a norma della legge, sente gli organi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturale nei casi previsti dalla legislazione statale.

5. La Regione può, inoltre sentire il parere di detti organi ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

6. Nei casi di cui ai precedenti commi, gli organi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali sono integrati da un rappresentante della Regione.

7. Per l'esercizio delle funzioni ad essa spettanti a norma della legge, la Regione ha la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni, dell'assistenza specializzata di istituti scientifici e tecnici anche aventi sede fuori del territorio regionale.


F) Adempimenti regionali

1. Entro....mesi dall'entrata in vigore della legge di autonomia speciale ex art.116.3 Cost., la legge regionale provvede a:

a) identificare gli enti territoriali, singoli o associati, destinatari dei beni statali trasferiti e dei beni regionali di cui all'ari.33.1 lettere a) e b) della legge regionale 85/1998;

b) trasferire le corrispondenti risorse finanziarie e di personale;

e) istituire l'Agenzia regionale per i Beni Culturali e disciplinando l'ordinamento contrattuale, le modalità di selezione e gestione e il trattamento economico del relativo personale.

2. La legge di cui al comma precedente è approvata sentito il Consiglio delle Autonomie di cui all'art.12 della legge regionale n.36 del 2000.


G) Poteri sostitutivi

1. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Soprintendente regionale nei confronti di ogni altra struttura operante nei territorio della Toscana già statale, e regionale o degli enti locali, tramite commissari ad acta e l'avvalimento degli uffici dell'ente competente, adottano provvedimenti di natura interinale che si rendano necessari ed urgenti per garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni culturali.

La nomina del commissario è preceduta dalla comunicazione all'ente titolare di un atto comprendente l'identificazione del bene, le ragioni dell'intervento d'urgenza, le misure immediate da assumere e un termine di......giorni per la loro adozione, trascorso il quale provvede in via sostitutiva il Ministero o il Soprintendente regionale.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, qualora l'inattività dell'ente titolare si traduca
nel mancato compimento di atti o attività essenziali per la soddisfazione degli interessi connessi alla
tutela, alla conservazione e valorizzazione il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, accertata,
previo invito a provvedere nel termine di..., l'inerzia e la mancata indicazione da parte della regione
di iniziative o misure adottate nel medesimo termine, provvede alla nomina del Soprintendente
regionale quale commissario ad acta per il compimento degli atti dovuti

II Soprintendente regionale procede all'adozione dei provvedimenti necessari avvalendosi degli
uffici delle soprintendenze di settore e delle altre strutture regionali o locali. In caso di inerzia del
Soprintendente regionale, provvede direttamente in via sostitutiva il Ministero per i beni e le
Attività Culturali.

3. Nei casi in cui la mancata adozione di provvedimenti o il mancato svolgimento di attività dovuti
da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali comporti necessariamente per la Regione
impedimento all'esercizio delle proprie competenze, la Regione, acquisito il parere della
commissione paritetica di cui all'arti50 del d.lgsl. 112/1998, segnala al Ministero l'inerzia e le
implicazioni che ne derivano, invitando il medesimo ad adottare il provvedimento o a svolgere
l'attività dovuti.

Il Ministero, nel caso in cui intenda negare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni
richieste per l'adozione del provvedimento sostitutivo, è tenuto a indicare le soluzioni o le modalità
alternative tali da consentire comunque l'esercizio delle competenze regionali.

Il Soprintendente regionale, qualora il Ministero non provveda o non si pronunci entro il termine
di...., adotta, in via interinale e con efficacia limitata al territorio della Regione Toscana, i
provvedimenti necessari.

4. Il Ministero per le Attività e i Beni Culturali ha facoltà di sostituirsi alla Regione nell'esercizio del diritto di prelazione o della facoltà di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista dal sesto comma del precedente punto D), qualora la Regione vi rinunzi.


H) Disposizione finale

L'efficacia della presente legge è subordinata all'adozione delle normative regionali previste dal precedente punto F) e dall'esaurimento delle attività di cui ai commi 5 e 6 del precedente punto B)



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21-05-2013
NO A DECLASSAMENTO ARCHIVIO STATO GENOVA

20-05-2013
MODENA - GALLERIA ESTENSE- E' partita la campagna di crowdfunding. Da oggi puoi contribuire

19-05-2013
Beni Ambientali.Tutela del Paesaggio: in Campania

19-05-2013
Tutela dei beni culturali, Venezia bocciata. La torre Cardin ne è un esempio

08-05-2013
Ancora su L'Aquila

07-05-2013
De Luca alle Infrastrutture: i No Crescent chiedono la revoca

07-05-2013
Ancora documentazione sulla manifestazione degli storici dell'arte a L'Aquila

07-05-2013
Sulla rivista il Mulino articolo di Montanari su L'Aquila

07-05-2013
La manifestazione degli storici dell'arte nelle notizie tv

06-05-2013
GLI STORICI DELL'ARTE A L'AQUILA

05-05-2013
Grande successo della manifestazione degli storici dell'arte a L'Aquila

03-05-2013
L'AQUILA: ITALIANOSTRA, 5/5 INCONTRO DEGLI STORICI DELL'ARTE SU RICOSTRUZIONE

03-05-2013
L'AQUILA - 5 MAGGIO

02-05-2013
Sottosegretari ai Beni culturali: Simonetta Giordani e Ilaria Borletti Buitoni

29-04-2013
Vittorio Emiliani. L’Italia non è tutta Pompei. E sulla cultura c’è molto da fare

28-04-2013
Dal blog di Maria Pia Guermandi: "consigli" al neoministro (e poche speranze...)

27-04-2013
Massimo Bray nuovo ministro per i beni culturali e per il turismo

24-04-2013
Siria. Aleppo, distrutto il minareto patrimonio dell'Unesco

15-04-2013
Vittorio Emiliani: Bloccare ruspe e cemento a ridosso delle Mura Aureliane e del Bastione Sangallo

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