Mostre. Niente più polizza. Lista d'attesa per la garanzia dello Stato Antonello Cerchi Il Sole 24 ore, 26 settembre 2005
Niente più assicurazione per organizzare le mostre d'arte. Ora si può ricorrere alla garanzia (o indemnity) statale. Così prometteva un decreto dello scorso febbraio, diventato operativo ad aprile, firmato dall'allora ministro dei Beni culturali, Giuliano Urbani.
Quelle belle intenzioni, però, al momento sono rimaste tali.
Il ministero non riesce a rispondere ai soprintendenti che bussano per sapere se possono finalmente risparmiare i soldi della polizza.
• In sala d'aspetto. Almeno due eventi attendono risposta: la mostra dei disegni di Domenico Morelli, che sarà inaugurata il 29 ottobre a Napoli a Castel S. Elmo, e quella sul '700 romano, in via d'allestimento a Roma, a Palazzo Venezia.
«Per l'esposizione napoletana abbiamo già ricevuto il via libera del comitato tecnico di settore del ministero dei Beni culturali — spiega Nicola Spinosa, soprintendente del polo museale partenopeo — ma manca il sì del ministero dell'Economia. Pare che abbiano chiesto se i luoghi in cui si terranno i due eventi siano sicuri. Forse non sanno che in quegli spazi si fanno mostre da vent'anni. Nella stessa situazione si trova l'esposizione romana».
I tempi stringono. «Probabilmente anche questa volta — prosegue Spinosa — dovrò stipulare un'assicurazione. Sono preoccupato per ciò che potrà accadere con la mostra su Tiziano e il ritratto italiano del '500, prevista qui a Napoli al museo Capodimonte a fine marzo del prossimo anno. Sono attesi dipinti da tutto il mondo e il valore dell'esposizione, calcolato sui quadri di proprietà non statale, oscilla tra due e tre milioni di euro. Per capirci, quella su Morelli è di circa un milione di euro. Eppure molti altri Paesi ricorrono all’indemnity: la Francia, la Gran Bretagna, la Spagna, l'Austria».
I dubbi delle assicurazioni. Le perplessità sull'applicazione della nuova norma provengono anche dal fronte assicurativo. «È difficile metterla in pratica — afferma Massimo Maggio, presidente di Progress Insurance Broker, società leader nel campo delle assicurazioni d'arte —, anche perché contempla il diritto di rivalsa statale. Quale trasportatore o quale allestitore accetterà in futuro di lavorare sapendo che corre il rischio di dover rifondere, in caso di furto o danni all'opera, i soldi allo Stato?».
I dubbi, tuttavia, non si fermano qui. Sempre dal mondo assicurativo puntano il dito sul modo in cui la norma è congegnata. Niente da dire sul fatto che lo Stato possa accollarsi il rischio del prestito di opere di sua proprietà. Anche perché questo si traduce in un risparmio per gli organizzatori delle mostre.
Diverso, invece, se lo Stato intende garantire opere di proprietà altrui, anche di musei statali stranieri. In quel caso si configurerebbe una vera e propria copertura assicurativa — e non una fideiussione, come nel caso di garanzie prestate per beni propri — che solo una società di assicurazioni può effettuare. A meno che anche lo Stato non voglia impegnarsi nel settore. Allora — spiegano in ambiente assicurativo — deve chiedere le dovute autorizzazioni all'Isvap.
II meccanismo Come funziona la copertura statale ■Assicurazione addio. Le mostre organizzate in Italia e all'estero dal ministero dei Beni culturali o da enti e istituti pubblici con la partecipazione statale, possono fare a meno della copertura assicurativa e affidarsi alla garanzia statale. Lo prevede il decréto del 9 febbraio 2005 predisposto dai Beni culturali ■ La procedura. Sulla richiesta di esenzione dall'assicurazione — richiesta che deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della mostra — decide il comitato tecnico-scientifico dei Beni culturali competente per materia (archeologico, paesaggistico, artistico, archivistico, librario, architettonico) ■ la chiodo a chiodo. La garanzia statale copre i rischi legati al furto, perdita o danneggiamento dell'opera e lo fa da 'chiodo a chiodo", ovvero dal momento in cui il bene lascia il posto in cui è attualmente custodito, al momento in cui vi fa ritorno. La copertura statale vale solo per gli spostamenti dell'opera nel territorio nazionale. Se il bene va all'estero, deve essere assicurato. Se un'opera viene prestata all'Italia da un museo straniero, può usufruire della garanzia statale dal momento in cui varca il nostro confine ■Diritto di rivalsa. Lo Stato può rivalersi, in caso di furto o danno dell'opera, sugli eventuali responsabili ■Chi paga. Le risorse per la garanzia statale sono attinte dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine del ministero dell'Economia
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