ENTI LOCALI: Immobili in affitto con l'asta di Antonio G. Paladino ItaliaOggi - Enti Locali 208, 2/9/2005
La Corte dei conti del Piemonte ribadisce in un parere le regole per gli enti.
Maggiore vantaggio possibile per la p.a. titolare
I comuni devono locare gli immobili di loro proprietà secondo il principio generale della maggiore entrata a favore del bilancio dell'ente pubblico, e tale finalità la si raggiunge utilizzando preferibilmente, se non derogato espressamente dalla legge, il sistema dell'asta pubblica che attraverso la gara-lievitazione delle offerte favorisce tale maggiore entrata. A ribadirlo è la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Piemonte.
Con il parere numero 11 depositato il 2 agosto 2005, i giudici contabili piemontesi hanno così risposto a un'apposita richiesta che era stata formulata dai sindaci di alcune cittadine del torinese, i quali hanno chiesto di conoscere, nell'ambito delle ´ulteriori forme di collaborazione' tra magistratura contabile ed enti locali per la gestione finanziaria e per i pareri in materia di contabilità pubblica in base all'articolo 7, comma 8 della legge numero 131 del 2003, quale fosse la migliore determinazione per quantificare il canone di locazione di immobili facenti parte del patrimonio comunale da concedere in locazione a un Consorzio comunale socio-assistenziale.
Il collegio ha preliminarmente confermato l'ammissibilità del quesito postogli, in quanto risultano soddisfatti i requisiti che devono sottintendere alla corretta formulazione dei pareri da porre alle locali sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Da un lato il profilo soggettivo è soddisfatto in quanto la richiesta è pervenuta da un organo abilitato alla sua formulazione, vale a dire il sindaco in quanto organo rappresentativo dell'ente. Dall'altro anche il requisito oggettivo della richiesta non si presta a ipotesi di inammissibilità.
Tenuto conto che la formulazione di pareri è limitata alla richiesta di intervento su atti generali o all'interpretazione di norme vigenti o ancora alla formulazione di soluzioni tecniche ´rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci o dei rendiconti', il collegio ha rilevato che il parere richiesto possa rientrare nella casistica come sopra delineata in quanto inerente alla gestione del patrimonio degli enti pubblici territoriali e quindi attinente a ´materia di particolare rilevanza' nell'ambito della contabilità pubblica.
Sul punto prospettato nella richiesta, il collegio ha fatto rilevare come il vigente Testo unico degli enti locali (vale a dire il decreto legislativo numero 267 del 2000), agli articoli 150 e seguenti, rinvii la disciplina della materia al regolamento di contabilità che ciascun ente emana nel rispetto delle disposizioni di principio che sono stabilite nel predetto Testo unico.
In materia di amministrazione del patrimonio e contabilità pubblica, si sottolinea, è principio generale quello secondo il quale l'utilizzazione del patrimonio vada gestita nella maniera più vantaggiosa per l'amministrazione pubblica proprietaria.
Il riscontro a tale norma generale, prosegue il collegio, si trova in diversi settori della contabilità pubblica, in particolare nella disciplina della scelta del contraente, laddove le pubbliche amministrazioni devono preferire tuttora, quale norma generale se non derogata da disposizione di legge, il sistema dell'asta pubblica, vale a dire la procedura che assicura, attraverso la gara-lievitazione delle offerte, la maggiore entrata a favore del bilancio dell'ente pubblico.
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