Concessioni demaniali al riordino 04-08-2005 IL SOLE 24 ORE NORME E TRIBUTI
Canoni gratuiti o agevolati per enti locali, religiosi e Onlus ROMA - Cambiano le regole per la concessione e la locazione dei beni immobili pubblici non abitativi, gestiti dall'agenzia del Demanio. Il regolamento approvato ieri dal Consiglio dei ministri riordina la materia nella quale c'erano già stati interventi specifici, in tempi recenti, con il Dpr 41/2001 e la legge 289/2002. Va chiarito, però, che le nuove regole non si applicano agli immobili in dismissione. Nel Dpr vengono raccolte regole in gran parte già esistenti: per ottenere un immobile di proprietà dello Stato in concessone o in locazione bisogna partecipare a una gara &la evidenza pubblica mediante pubblico incanto». In realtà l'asta finirà con il riguardare pochi casi: infatti, se va deserta, o il canone complessivo annuo non supera i 50mila euro, o si tratta di una pertinenza richiesta da un soggetto già concessionario del bene principale, o di un rinnovo, c'è la possibilità di procedere a trattiva privata. Ma la vera limitazione alla propria autonomia è stata subita dall'Agenzia con l'apposizione del tetto di 100mila euro alla possibilità di vendere gli immobili pubblici a trattativa privata, contenuta nel Dl Irap. Il canone sarà commisurato a quello di libero mercato, determinato dal Demanio. La concessione durerà da 6 a 19 anni e potrà essere revocata, con preavviso di sei mesi, in caso di «sopravvenienza di esigenze di carattere governativo». Un regime speciale (canoni gratuiti) è previsto quando a chiedere la concessione o la locazione sono università statali, Regioni (per immobili adibiti agli studi universitari), enti ecclesiastici (per edifici dedicati al culto), Province e Comuni (per edifici scolastici). Canoni agevolati (dal 10% al 50% di quelli di mercato determinati dall'Agenzia) spettano, invece, a enti locali, parchi, Croce rossa, Onlus, associazioni e fondazioni non lucrative. SA.FO.
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