Marson. «La Toscana ha già le leggiper difendere i centri storici» Corriere Fiorentino 20/2/2018
1 Il Comune può determinare con strumenti urbanistici le destinazioni d’uso ammissibili e i rapporti fra residenza e altre attività. E mettere un limite al rapporto tra prime e seconde case, residenze e affitti turistici, con un mix di strumenti regolativi e fiscali. Comune e enti pubblici devono dare il buon esempio: anziché vendere i propri immobili accettando qualsiasi destinazione d’uso, usarli per promuovere nuove forme di residenza sociale per giovani, single, donne, anziani e quanti interessati a vivere in luoghi di più elevata socialità.
2. L’articolo 41 della Costituzione stabilisce che l’iniziativa economica […] «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale». La legge toscana di Governo del territorio 65/2014 subordina le trasformazioni e gli stessi cambiamenti di destinazione d’uso dei centri storici al mantenimento del loro valore di patrimonio collettivo. E i Piano paesaggistico del 2015 detta che «gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei Comuni […] tutelano e valorizzano l’identità materiale e multifunzionale dei centri, nuclei, aggregati storici e ne disciplinano a tal fine le trasformazioni». E il Piano è sovraordinato a molti altri strumenti regolativi.
3. Consiglio a questo riguardo la lettura del libro di Settis, «Se Venezia muore»: è fondamentale la ricostruzione della città degli abitanti, affinché il futuro del turismo sia fondato sul rapporto tra chi ospita e chi viene ospitato. Per alcune città, come Firenze o Venezia, è fondamentale scegliere quale tipo di turismo può aiutare a mantenere vivi i nostri centri storici.
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