Associazioni a base regionale Marino Massaro Il sole 24 ore 25/6/2005
ROMA ■ Libertà professionale, tutela della concorrenza e del mercato, libero accesso all'esercizio delle professioni e regolazione delle attività professionali sono i principi fondamentali ai quali le Regioni dovranno attenersi nell'esercitare il potere legislativo in questa materia. Il Consiglio dei ministri ha dato ieri un primo via libera al decreto legislativo proposto dal ministro per gli Affari regionali, Enrico La Loggia, di attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione e della "legge La Loggia" (131/03). La strada percorsa è stata lunga. Dalla prima deliberazione del Consiglio dei ministri di poco più di un armo fa, si sono succeduti i pareri delle commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni per arrivare a un testo condiviso, che ha avuto anche il concerto dei ministri della Giustizia, delle Politiche comunitarie, dell'Istruzione, delle Attività produttive, della Salute e dei Beni culturali (senza contare le indicazioni della giurisprudenza costituzionale). E la relazione che accompagna il decreto legislativo sottolinea costantemente le tante variazioni, aggiunte o cancellazioni, verificatesi nel corso dei lavori. Il testo varato ieri verrà ora nuovamente sottoposto alla Stato-Regioni e alle commissioni parlamentari. L'articolo 1 del decreto precisa l'ambito di applicazione e, dopo aver sancito che la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale e nel rispetto dei principi fondamentali, al quarto comma precisa: nell'ambito di applicazione non rientrano formazione professionale universitaria, disciplina dell'esame di Stato previsto per l'esercizio delle professioni intellettuali, nonché titoli, compreso il tirocinio, e abilitazioni richiesti per l'esercizio professionale. Fuori dalle competenze regiona- li anche l'ordinamento e l'organizzazione degli Ordini e dei Collegi: gli Albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell'affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e l'equipollenza dei titoli conseguiti all'estero ai fini dell'accesso alle professioni in Italia. Sulla questione della libertà professionale, con l'articolo 2, sono posti altri "paletti". Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione. È vietata, naturalmente, qualsiasi discriminazione sessuale, razziale, religiosa o politica. Importante è il quarto comma che concede alle Regioni il potere di riconoscere le associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentate, tipiche di professioni disciplinate dall'articolo 2229 del Codice civile (purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge). La delicata questione della tutela della concorrenza è invece affrontata di petto: l'esercizio della professione — afferma l'articolo 3 al primo comma — si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza. Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attività professionali sono ammesse secondo le rispettive competenze di Stato e Regioni, «nel rispetto della normativa comunitaria». Anche per l'accesso all'esercizio delle professioni, il decreto legislativo approvato ieri ribadisce i vincoli posti dalla normativa statale, che definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per esercitare delle attività che richiedono una specifica garanzia di interessi pubblici generali. I titoli professionali rilasciati dalle Regioni dovranno rispettare i livelli stabiliti dallo Stato e comunque abilitano all'esercizio anche fuori dai limiti territoriali regionali. Infine il breve, unico comma dell'articolo 5 suggella in modo molto chiaro i principi da rispettare nell'esercizio delle attività professionali: buona fede, affidamento del pubblico e della clientela, correttezza, tutela degli interessi pubblici ampliamento e specializzazione dell'offerta dei servizi, autonomia e responsabilità del professionista e rispetto delle regole di deontologia professionale. |