Via libera al 'Codice Urbani'. Condono più difficile in Sicilia Alberto Bonanno la Repubblica, Palermo, 21/6/2005
Attuate le norme che limitano la sanatoria sulle zone sottoposte a vincolo
Gli abusi edilizi nelle aree con vincolo paesaggistico — la stragrande maggioranza del territorio, in Sicilia — non si potranno condonare. La Regione, con una circolare dell'assessore ai Beni culturali Alessandro Pagano pubblicata venerdì, recepisce le norme nazionali sul «condono ambientale» e mette il punto a una vicenda che si trascina da più di un anno, da quando cioè il governo Berlusconi ha varato l'ultimo condono edilizio, il cui termine per presentare le istanze è definitivamente scaduto lo scorso 31 gennaio. Ma si apre un nuovo problema: i Comuni avranno un ostacolo in più per accogliere le istanze dell'ultima sanatoria, se gli abusi risulteranno compiuti in zone vincolate. Le norme nazionali infatti consentono la depenalizzazione solo di alcuni abusi lievi, ma escludono, per esempio, l'aggiunta di nuovi volumi. E così a rischiare, secondo una prima stima dei tecnici della Regione, sono almeno la metà delle istanze presentate. Ma dato che i tre quarti del territorio siciliano sono sottoposti a vincoli paesaggistici, c'è da temere che le istanze che potranno essere rigettate dai Comuni siano molte di più. Questo perché, nella norma originaria del condono Berlusconi, la possibilità di sanare gli abusi su edifici in aree sottoposte a vincolo paesaggistico era contemplata, previo parere delle soprintendenze per i Beni culturali e ambientali delle Regioni. Questa parte della norma, insieme ad altre, era stata impugnata dalla Corte costituzionale, che aveva stabilito l'esclusiva competenza delle Regioni a legiferare al riguardo. Ma nel frattempo, però, è subentrata un'altra norma statale, il cosiddetto "Codice Urbani", che non interviene in tema di territorio, ma oltre a depenalizzare gli abusi minori, prevede il pagamento di sanzioni molto più pesanti per i reati compiuti nelle aree vincolate. E così, molte delle 60 mila istanze (il dato è di inizio giugno) dell'ultima sanatoria per le quali gli abusivi hanno già effettuato i versamenti, risulteranno inaccoglibili: il «codice Urbani» prevede il pagamento di sanzioni che la legge 326, quella della sanatoria, non contempla. Di fronte alla selva di norme incrociate, alla Regione non è dunque rimasto altro che fare una sintesi delle varie norme e pubblicare una circolare, datata 9 maggio, diffusa a soprintendenze, uffici della Regione e ai Comuni, nella quale si chiariscono quali tipi di abuso potranno essere sanati nelle aree vincolate. E cioè «i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati», «l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica», e i «lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria». In sintesi, nulla di più di un intonacatura di colore incompatibile con le prescrizioni paesaggistiche, o l'uso — per esempio — dell'alluminio anodizzato laddove è prescritto per gli infissi esclusivamente l'uso del legno. Per il resto, resterà tutto come prima: reato penale e illecito amministrativo. «È una norma aberrante, lo sappiamo — spiega Antonino Lumia, capo di gabinetto dell'assessore Pagano fresco di nomina al vertice del dipartimento regionale dei Beni culturali — ma non possiamo farci niente. Abbiamo chiesto pareri e deduzioni agli uffici legali, alle avvocature, e le indicazioni sono state precise». All'osservatorio sulla sanatoria dell'assessorato regionale al Territorio, dove sono tenute sotto controllo le 500 mila istanze delle sanatorie dell'85 e del '94, aspettano indicazioni più precise. Così come i Comuni: «L'analisi delle singole pratiche non è ancora iniziata — spiegano dal servizio condono edilizio del Comune di Palermo—ma se le cose stanno così, non appena si presenterà la prima istanza di abuso in area vincolata saremo costretti a chiedere chiarimenti alla Regione». Stando al «codice Urbani», il condono ambientale si può applicare agli abusi compiuti fino al 30 settembre 2004, e dopo che gli abusivi abbiano versato una specifica sanzione pecuniaria (prevista dal codice stesso) maggiorata da un minimo di un terzo, al massimo della metà, e una sanzione aggiuntiva determinata dall'autorità amministrativa che va da un minimo di 3 mila a un massimo di 50 mila euro. Somme che andranno ad aggiungersi a quelle già versate dagli abusivi? Ancora nessuno lo sa. Ma negli uffici della Regione e dei Comuni hanno una certezza: i ricorsi arriveranno a valanga.
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