Ricognizioni archeologiche prima che apra il cantiere ItaliaOggi
Norma preventiva per le grandi opere nel 2° dlgs correttivo del dlgs 190/02
Al via l'archeologia preventiva, istituito un albo di professionisti dell'archeologia, riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo per il contraente generale, previsto nei bandi un costo a carico del contraente generale per garantire la prevenzione della criminalità e delle infiltrazioni mafiose, esclusi dalla gara per il general contractor i progettisti del preliminare, in contrasto la giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Sono questi alcuni dei punti dello schema di secondo decreto legislativo correttivo del dlgs 190/02 che è stato approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri del 13 maggio e che è stato trasmesso in questi giorni alle camere che dovranno esprimersi con i prescritti pareri. Il provvedimento definisce le nuove norme in materia di redazione e approvazione dei progetti che devono essere applicate nell'ambito delle opere rientranti nella cosiddetta legge obiettivo e, fra le principali novità, prevede alcune disposizioni tese a evitare «il rischio di ritrovamenti imprevisti e quindi di sospendere i lavori». Il meccanismo dovrebbe essere attivato prima dell'approvazione del progetto preliminare quando il soggetto aggiudicatore trasmette alla soprintendenza tutte le informazioni utili al caso e la documentazione delle indagini archeologiche e geologiche. La documentazione viene raccolta, elaborata e valicata dai dipartimenti archeologici delle università o da laureati e specializzati in archeologia o da soggetti in possesso di dottorato in archeologia. Tali soggetti saranno inseriti in un apposito albo tenuto dal ministero per i beni culturali (un apposito dm ne disciplinerà il funzionamento). Se il soprintendente ne ravvisa l'esigenza, si attiva la vera e propria procedura di archeologia preventiva che, a sua volta, si articola in due fasi: una prima, integrativa della progettazione preliminare con esecuzione di carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche e saggi archeologici, una seconda, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva, con esecuzione di sondaggi e scavi. Alla fine della procedura, condotta dalla soprintendenza, viene stilata una relazione che segnala i livelli di rilevanza del sito. Anche in questo caso è previsto che un decreto ministeriale stabilisca le linee guida della procedura. Per quel che riguarda la progettazione e la direzione lavori, lo schema fa divieto a chi ha partecipato alla progettazione posta a base di gara di prendere parte alle prestazioni di servizi riguardanti l'opera progettate. La norma però rischia di porsi in contrasto con la giurisprudenza comunitaria dopo che la sentenza della Corte di giustizia (C21/03 del 3 marzo scorso) ha stabilito l'illegittimità di una analoga disposizione belga per violazione della direttiva 92/50/Cee. Nella bozza è anche definito l'importo del compenso aggiuntivo che spetterà al contraente generale per i cosiddetti oneri di «incantieramento», definito in una percentuale fra il 6 e l'8% del costo complessivo dell'intervento, che deve essere indicato nel quadro economico anche se non previsto nel bando di gara. Le due percentuali possono essere aumentate dello 0,6% se il contraente generale ha prestato il cosiddetto performance bond o garanzia globale di buona esecuzione (anche se manca ancora il decreto ministeriale che ne prevede il funzionamento). Rappresenta invece un onere per il contraente generale la definizione, in sede di offerta, dell'importo, stabilito nel bando di gara in una aliquota forfettaria non sottoposta a ribasso d'asta, delle spese necessarie per garantire la tutela da infiltrazioni malavitose.
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