P.a., l'istruttoria non vincola l'atto Pagina a cura di Alberto Barbiero ItaliaOggi 15-APR-2005
Motivazione dei provvedimenti articolata e completa. Possibilità, per l'organo che adotta il provvedimento finale di discostarsi, con adeguata motivazione, dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento. Le innovazioni apportate dalla legge n. 15/2005 hanno rafforzato il quadro di riferimento per la formazione degli atti amministrativi, fondato principalmente sugli articoli 2 e 3 della legge n. 241/1990. La motivazione del provvedimento costituisce l'elemento-chiave dell'intero processo di formalizzazione dell'attività amministrativa e questa linea di analisi viene a essere sostenuta ampiamente anche dalla giurisprudenza, con riferimento a molteplici casi, comprese situazioni di conflitto tra il soggetto deputato a curare l'istruttoria e l'organo che deve adottare l'atto. Non a caso uno dei principali dati di innovazione in questa prospettiva è riconducibile all'art. 6, comma 1, nel quale è stato introdotto alla lettera e) un ulteriore periodo, nel quale viene da essere stabilito che l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale. La spiegazione delle ragioni che sostengono le decisioni dell'amministrazione nell'ambito di un procedimento è richiesta anche in funzione di scelte a contenuto negativo, come stabilito dall'art. 10-bis nel caso di rigetto dell'istanza. Tale elemento evidenzia l'importanza crescente che hanno assunto nell'elaborazione del quadro decisionale i contributi partecipativi degli interessati. Particolare attenzione alla corretta impostazione dei provvedimenti deve essere riferita anche ad alcuni particolari atti amministrativi, «codificati» dalle disposizioni innovative della legge n. 15/2005 in relazione ad altrettanti percorsi specifici. Il primo caso riguarda la determinazione a contrarre accordi procedimentali (prevista dall'art. 11, comma 4-bis della legge n. 24171990), la quale deve esplicitare gli elementi a supporto della scelta di predefinire i contenuti del provvedimento finale del procedimento o di sostituirlo con un atto pattizio. Il secondo profilo di analisi è invece riferibile al provvedimento finale della conferenza di servizi (individuato dall'art. 14-ter, comma 9), il quale è destinato a riprodurre le scelte dell'organo di confronto, nonché a «riassumere» e sostituire, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti. La corretta impostazione degli atti amministrativi richiede la riconduzione del processo elaborativi ad un momento di sintesi di tutte le informazioni acquisite, di ogni valutazione eseguita, di ogni elemento considerato ai fini della decisione. Nulla vieta, peraltro, che l'amministrazione, a fronte di mutate condizioni di contesto o per motivate regioni di interesse pubblico, possa procedere alla revoca del provvedimento originario, sulla base di quanto ora disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Si propongono uno schema sintetico per la strutturazione degli atti amministrativi e due schemi di atti con motivazione difforme e per la revoca di provvedimenti precedenti. (riproduzione riservata)
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