Polizza per le mostre : assunzione da parte dello stato della copertura dei rischi derivanti dal prestito di beni culturali per mostre e manifestazioni. Raffaele Pellino Italia Oggi, 07/04/2005
Lo prevede il decreto del ministro dei beni culturali, Giuliano Urbani, datato 9 febbraio e pubblicato in G. U. n. 78 del 5 aprile, che dà attuazione al codice dei beni culturali e del paesaggio . La garanzia dello stato intesa a Sostituire l'assicurazione, relativamente alle cose e ai beni di cui all'art. 48 del codice, può essere rilasciata per le manifestazioni promosse sia nell'ambito del territorio nazionale sia all'estero dal ministero per le attività culturali, da enti o istituti pubblici o da organismi sovranazionali con la partecipazione statale.
LE RICHIESTE DI ESENZIONE Spetta a un comitato tecnico-scientifico ministeriale esprimersi sulle richieste di esenzione dall'assicurazione e sulla conseguente assunzione dei rischi connessi al trasporto e all'esposizione delle opere. Le richieste devono essere inoltrate dal soggetto organizzatore alla competente direzione generale non meno di sei mesi prima della data di presentazione della mostra o della manifestazione. Le richieste devono essere corredate della documentazione concernente: • il progetto tecnico-scientifico da cui risultino anche i componenti del comitato scientifico e del comitato organizzatore della mostra; • le condizioni ambientali e di sicurezza dell'ambiente espositivo; • il piano dei trasporti e i sistemi di imballaggio; • il parere dell'ufficio ministeriale e lo schema di convenzione predisposto.
LE GARANZIE Per le mostre e le manifestazioni che si tengono sul territorio nazionale ma anche per quelle che. avranno luogo all'estero, la garanzia dello stato è diretta al risarcimento dei danni derivanti dal furto, dalla perdita, dal danneggiamento o comunque dalla svalutazione dell'opera, che possano verificarsi nel corso del suo trasporto fino al luogo dell'esposizione oppure durante l'esposizione o nel corso del suo rientro alla sede abituale. Con il provvedimento di concessione della garanzia statale è stabilito il valore da corrispondere per ogni singola opera in caso di perdita totale. Sono comunque fatti salvi i diritti-di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili del danno. Il risarcimento fa riferimento, nei limiti della somma assicurata, ai costi del restauro e all'eventuale svalutazione subita dall'opera. Il provvedimento di concessione della garanzia statale può prevedere che le controversie concernenti il diritto al risarcimento o la determinazione dell'entità dello stesso siano demandate a una commissione. Anche nel caso in cui si ricorra al prestito di opere provenienti da altri paesi, il ministero può rilasciare ai prestatori stranieri la garanzia sostitutiva dell'assicurazione, che assume valore dal momento in cui le opere entrano nel territorio nazionale. In caso di escussione di dette garanzie dovrà essere trasmessa apposita relazione al parlamento.
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