SANZIONI Condono ambientale con F24 Vittorio Antion 01-APR-2005 Italia Oggi
Versamento della sanzione aggiuntiva per la sanatoria ambientale con il modello F24. Ma senza possibilità di effettuare compensazioni. Le modalità di versamento della sanzione pecuniaria per il condono scaduto a fine gennaio 2005 sono state fissate con il decreto del ministero dell'economia del 17 marzo 2005 (pubblicato in G.U. del 30 marzo 2005), che parifica la procedura per il suddetto a quella prevista per le entrate tributarie.
Il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista dall'art. 1, comma 37, lettera b), e numero 2), della legge n. 308/2004, va effettuato con le modalità di cui all'art. 17 del dlgs n. 241/1997.
L'articolo del decreto in esame, inoltre, esclude in ogni caso la compensazione prevista per i versamenti unici. La legge 308, all'art. 1, comma 37, lettera b), n. 2), prevede una sanzione pecuniaria aggiuntiva da 3 mila a 50 mila euro.
Con il versamento delle sanzioni si ottiene l'estinzione dei reati paesaggistici previsti dall'art. 181 del codice Urbani (dlgs n. 42/2004) e di ogni altro reato in materia paesaggistica per le opere realizzate entro il 30 settembre 2004.
L'art. 1, comma 38, della legge n. 308 del 2004 ha stabilito che la sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista per l'estinzione dei reati conseguenti all'esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, e di ogni altro reato in materia paesaggistica, è riscossa dal ministero dell'economia per essere riassegnata al ministero per i beni culturali.
L'istanza di sanatoria ambientale doveva essere presentata entro il 31 gennaio 2005 alle autorità competenti alla tutela del vincolo (regioni o comuni titolari di subdelega). Peraltro la legge 308/2004 non ha specificato le somme dovute stabilendo minimi e massimi. Proprio questa circostanza rende non possibili versamenti fino a quando non arriverà la quantificazione a opera dell'autorità competente. Sull'istanza deve formulare il proprio parere la soprintendenza. Il rilascio della sanatoria ambientale presuppone l'accertamento della compatibilita paesaggistica e richiede il pagamento delle sanzioni previste ai numeri 1 e 2 del comma 37. L'effetto diretto della sanatoria è l'esclusione di responsabilità penali. Gli interessati risolvono eventuali procedimenti penali in corso, ma devono anche preoccuparsi di risolvere la questione prettamente edilizia direttamente con i comuni e con gli enti preposti alla tutela dei vincoli»
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