Sui «beni culturali» precisate le regole Il sole 24 ore 16-03-2005
ROMA ■ Nuove procedure per la verifica dell'interesse culturale dei beni pubblici e la conseguente vendita di quelli privi di pregio artìstico o storico. Con il decreto 28 febbraio 2005, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 61 di ieri, il ministero dei Beni culturali ha introdotto alcune modifiche alle regole utilizzate finora. In particolare, ha rivisto le schede usate per "fotografare" il bene.
Uno dei motivi per correggere il precedente decreto 6 febbraio 2004 è stato il nuovo organigramma ministeriale. Quando furono fissate le prime regole per verificare l'interesse culturale dei beni immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane non era ancora stata approvata la riorganizzazione dei Beni culturali (Dpr 173 del giugno 2004), che ha, tra l'altro, sostituito le soprintendenze regionali con le direzioni regionali. Non si è trattato dell'unica novità. Ancora prima — a maggio dello scorso anno — ha debuttato il Codice dei beni culturali, che ha rivisitato il concetto di "bene culturale". Il Codice ha, tuttavia, fatto proprie le modalità generali di verifica dell'interesse culturale dei beni. Si tratta del sistema messo in piedi dal decreto legge 269 del 2003, convertito in legge tra mille polemiche, soprattutto per la norma sul silenzio assenso, che costringe le ex soprintendenze regionali a pronunciarsi entro 120 giorni, trascorsi i quali il bene viene ritenuto alienabile. Il nuovo decreto mantiene la logica di fondo, ma si adegua alle novità introdotte dal Codice e dàlia riorganizzazione ministeriale. Novità che si riflettono sull'articolato (nel quale è stato inoltre inserito un articolo 4-bis sulle verifiche d'ufficio), ma soprattutto siigli allegati, che contengono le schede che i proprie-tari dei beni devono compilare e inviare alle direzioni regionali per la verifica. A.CHE.
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