II silenzio-assenso viola i principi di libertà di Flavio De Luca * Il Tempo, 10/03/2005
IN UNA società tecnologicamente avanzata -quale quella italiana -il cittadino deve essere "centripeto" rispetto alle amministrazioni dello Stato e non ' viceversa. Ed il silenzio come veto è una violazione dei principi di libertà dei cittadini e di eguaglianza tra i cittadini, perché costituisce un modo di amministrare con l'inerzia, la quale è -di per sé - insuscettibile di controllo anzi mira proprio ad aggirarlo. E se al legislatore dello Stato preindustriale ed industriale è parso opportuno che la PA "negasse al cittadino", rifiutandosi di provvedere e mantenendo (tout court) il silenzio sulla sua richiesta, nello Stato contemporaneo il legislatore è altrettanto legittimato ad ipotizzare che la PA "assenta al cittadino" mantenendo il silenzio sulla sua richiesta, così imponendole l'obbligo di esplicitare il suo dissenso.
Questa nuova qualifica del silenzio -che non impedirebbe mai alla PA di negare quanto richiestole - avrebbe come unico vero effetto quello di consentire al cittadino di conoscere sempre - con certezza ed in tempi ragionevoli - le ragioni del diniego ricevuto.
La DIA altro non è che la comunicazione con la quale il cittadino informa la PA competente che, a tempo dato, inizierà un'attività per la quale è necessaria una sua autorizzazione. Ma, si badi bene, non si tratta di qualunque attività ma solo di quelle attività per il cui svolgimento la P.A. si deve limitare ad accertare la sussistenza di determinati presupposti (di legge) rilevabili in fatto (i tecnici parlano di autorizzazione non costitutive di diritti e di attività vincolata).
Ma nemmeno il silenzio assenso elimina la potestas dell'amministrazione al rilascio di un'autorizzazione perché con tale sua nuova qualificazione il Legislatore si limita ad attribuire all'inerzia mantenuta dalla PA per un congruo periodo di tempo, solo il significato di accoglimento dell'istanza del cittadino. L'obiettivo è rovesciare il significato del comportamento omissivo della PA ma non senza garanzie per la PA La fissazione del termine entro il quale il silenzio si forma, va difatti lasciato alla proposta regolamentare dei singoli Ministeri, liberi di calibrare il termine in ragione delle rispettive esigenze e capacità produttive.
Parlare pertanto di liberalizzazione della cessione di beni culturali o anche solo di libera disponibilità di beni sottoposti a vincolo è errato, perché l'utilizzo e la disponibilità di questi beni è esclusa dalla disciplina, in quanto sottoposti ad un potere discrezionale della PA competente a garanzia del superiore interesse pubblico (godimento pubblico, tutela e conservazione del bene). Quanto ai i beni culturali va rammentato che l'istituto del silenzio è già previsto dall'art. 22 del nuovo codice (autorizzazione per interventi di edilizia su beni culturali) ma che anche tutti gli altri diritti dei cittadini, nel settore, devono essere tutelati, imponendo alla PA il (solo) obbligo di esplicitare e motivare - entro un tempo ragionevole - il diniego alla istanza presentata.
*Docente di diritto amministrativo
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