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Bozza del Nuovo Codice dei Beni culturali e paesaggistici (artt. 117-130)
2003-09-29

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Il 29 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato uno “schema di decreto legislativo che reca il codice della normativa in materia di beni culturali”. A questo punto l’iter prevede di acquisire i pareri della Conferenza unificata Stato-Regioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per la materia. Il testo presentato in Consiglio dei ministri sta dunque circolando, anche se in maniera ufficiosa. Alla prima bozza del 23 maggio affianchiamo ora un testo più recente, che non è quello definitivo, ma che ci sembra indispensabile rendere pubblico per sollecitare una discussione, finora mancata, su un testo che introdurrà decisivi cambiamenti in materia di beni culturali.

Capo II
Principi della valorizzazione dei beni culturali

Articolo 117
Attività di valorizzazione
1. L’attività di valorizzazione dei beni culturali è ad iniziativa pubblica o privata.
2. L’attività di valorizzazione ad iniziativa pubblica consiste nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, nonché nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie e strumentali, finalizzate al miglioramento della conoscenza e delle condizioni di conservazione e di fruizione dei beni culturali. A tale attività possono concorrere o cooperare soggetti privati.
3. Qualora l’attività di valorizzazione ad iniziativa pubblica abbia ad oggetto beni culturali altrui, pubblici o privati, costituisce servizio pubblico di valorizzazione e si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.
4. L’attività di valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.
Articolo 118
Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
1. Ai fini della costituzione di sistemi coordinati ed integrati di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli enti pubblici territoriali proprietari dei beni o comunque interessati ne fissano le linee generali mediante appositi accordi di programma.
2. Qualora gli accordi non siano raggiunti tra i competenti organi, la definizione delle linee generali di valorizzazione è rimessa alla decisione congiunta del Ministro, del presidente della Regione, del presidente della Provincia e dei sindaci dei comuni interessati. Se gli accordi non sono raggiunti neppure in tale sede, ciascun soggetto pubblico provvede alla valorizzazione, in conformità alle disposizioni del presente codice, dei beni che ha in uso.
Articolo 119
Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
1. Il sostegno pubblico alle attività e alle strutture di valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata è diretto ad accrescere la fruizione pubblica del patrimonio culturale.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della fruizione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
Articolo 120
Cooperazione ed accordi
1. Per l’esercizio delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione, le amministrazioni cooperano tra loro e concludono accordi e intese, anche ai fini dell’organizzazione integrata delle attività e dei servizi stessi.
2. Qualora le attività e i servizi di cui al comma 1 abbiano ad oggetto beni di proprietà privata, agli accordi di cooperazione partecipano i privati proprietari.
3. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero può altresì stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.
Articolo 121
Forme di gestione
1. Le attività ad iniziativa pubblica e i servizi pubblici di valorizzazione dei beni culturali sono gestiti ordinariamente in forma diretta.
2. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.
3. Qualora per assicurare un migliore livello di fruizione pubblica dei beni culturali non sia possibile utilizzare la forma diretta prevista dal comma 1, si provvede alla gestione mediante affidamento o concessione ad altri soggetti.
4. Le forme di gestione di cui al comma 3 sono attuate, previa valutazione comparativa degli obiettivi di valorizzazione che si intendono conseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi:
a) tramite affidamento diretto a fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall’amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
b) tramite concessione a terzi, scelti mediante valutazione comparativa sulla base dei progetti presentati.
5. Previo accordo tra i titolari delle attività o dei servizi, l’affidamento o la concessione previsti al comma 4 possono essere disposti in modo congiunto ed integrato.
6. Il rapporto tra il titolare dell’attività o del servizio e l’affidatario od il concessionario è regolato con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l’altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti nonché i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell’attività o del servizio.
7. Il titolare dell’attività o del servizio può partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al comma 4, lettera a), anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell’attività o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell’affidamento dell’attività o del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
8. All’affidamento o alla concessione di cui al comma 4 può essere collegata la concessione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell’affidamento o della concessione del servizio o dell’attività.
9. Il Ministero e le regioni definiscono d’intesa modalità e criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In mancanza di accordo, essi provvedono al riguardo ai sensi dell’articolo 118, comma 2, ultimo periodo.
Articolo 122
Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso
1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell’articolo 121, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero, che provvede anche su richiesta ovvero nei confronti del soggetto conferitario o concessionario dell’uso dei beni medesimi.
Articolo 123
Servizi aggiuntivi
1. Negli istituti e nei luoghi culturali indicati all’articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 2 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall’articolo 121.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell’articolo 116.
Articolo 124
Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole
1. Il Ministero, Il Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i direttori degli istituti e dei luoghi culturali di cui all’articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la formazione e l’aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.
Articolo 125
Centri di documentazione
1. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati di studi, ricerche ed altre attività conoscitive, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.
Articolo 126
Sponsorizzazione di beni culturali
1. E’ sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all’attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività dei soggetti medesimi.
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l’associazione del nome, del marchio, dell’immagine, dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell’iniziativa cui il contributo si riferisce.
Articolo 127
Accordi con le fondazioni bancarie
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare protocolli di intesa con le fondazioni che abbiano effettuato il conferimento dell’azienda bancaria, ai sensi delle vigenti disposizioni per la ristrutturazione e la disciplina del gruppo creditizio, e che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell’arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.
TITOLO III
Norme transitorie e finali

Articolo 128
Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente
1. I beni culturali di cui all’articolo 10, comma 2, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all’articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d’ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
Articolo 129
Provvedimenti legislativi particolari
1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.
Articolo 130
Disposizioni regolamentari precedenti
1. Fino all’emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente decreto legislativo, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

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