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VIII Commissione, Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, in relazione al paesaggio. Atto n. 595.
2006-02-01

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- Resoconto di mercoledì 1° febbraio 2006
ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, in relazione al paesaggio. Atto n. 595.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco STRADELLA (FI), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame contiene disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 42 del 2004 (cosiddetto «Codice Urbani»), ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, il quale prevede che disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega in essa contenuta possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore. Essendo il decreto legislativo n. 42 entrato in vigore il 1o maggio 2004, il termine previsto dalla legge per l'emanazione dei decreti correttivi è ormai prossimo alla scadenza. Si tratta, pertanto, di un intervento di manutenzione normativa, già previsto dal legislatore delegante. Fa presente che tutto ciò rientra nella natura stessa del riordino di interi settori dell'ordinamento giuridico, in quanto è evidente che, durante la prima fase di applicazione delle nuove norme, emergono problemi attuativi, lacune o - a volte - veri e propri errori, che occorre correggere. Osserva che, in questo caso, l'intervento normativo ha in gran parte natura di miglioramento tecnico del testo. Segnala, tuttavia, che esistono dei nodi - che hanno anche un rilievo politico - i quali devono essere messi bene in evidenza durante l'esame parlamentare.
Rileva che il primo di questi nodi riguarda il rapporto fra Stato e regioni nella tutela del paesaggio. Ricorda come le regioni abbiano espresso, in sede di Conferenza unificata, un parere negativo, contestando quasi la legittimità costituzionale di un intervento statale con questi contenuti. Rileva la necessità, pertanto, che su questo punto il Parlamento si esprima chiaramente. In proposito, sottolinea che qualunque tentativo di assorbire la legislazione sul paesaggio all'interno della nozione ampia e generica di governo del territorio, e di affermare che le competenze legislative devono essere totalmente condivise tra Stato e regioni, sarebbe privo di qualunque fondamento giuridico e, su questo, sembra che vi sia unanimità di opinioni anche fra i più regionalisti fra i giuristi. Ritiene, comunque, che in questo caso il problema non sia dividersi fra regionalisti e statalisti, posto che le regioni esercitano funzioni crescenti e importantissime nell'ordinamento, ma è evidente che, proprio mentre il sistema va nella direzione di un sempre più marcato federalismo, assumono importanza decisiva quelle funzioni di raccordo che devono essere esercitate a livello statale. Ciò si è verificato, a suo avviso, nella vicenda della cosiddetta «legge obiettivo», dove una tesi solo superficialmente regionalista o federalista (ma in realtà del tutto illogica) voleva contestare la legittimità di una legislazione statale per le opere strategiche. Analoghe considerazioni valgono per la tutela dell'ambiente, dove ritiene non contestabile una insostituibile funzione unificante della normativa statale, pena il
sacrificio degli interessi generali (quali la tutela dell'ambiente) alle spinte localistiche. Osserva che anche la tutela del paesaggio rappresenta uno di questi grandi settori normativi, in cui solo un esercizio unificante delle leggi e dei controlli statali può garantire che la tutela sia effettiva, che gli interessi locali e di breve periodo, a cui sono giustamente sensibili le amministrazioni locali, prevalgano su quelli generali e di lungo periodo, che sono connessi alla tutela del paesaggio, inteso come parte del territorio dotato di una speciale connotazione «culturale-identitaria». Segnala che le amministrazioni locali - e le stesse regioni - non vengono umiliate nella loro autonomia e nelle loro competenze, se lo Stato esercita pienamente le sue funzioni in questo settore, mentre un decentramento spinto sarebbe illogico e controproducente, in quanto rischierebbe - non per cattiva volontà, ma per il gioco stesso della rappresentanza democratica - di affievolire o addirittura annullare le esigenze di tutela. Su questo punto si attende una posizione chiara da parte dei rappresentanti delle varie parti politiche presenti in Commissione, anche quelle che spesso criticano l'azione del Governo per una presunta scarsa attenzione ai problemi di tutela dei beni ambientali, culturali e paesistici.
Evidenzia, inoltre, le disposizioni mirate ad un adeguamento della normativa sanzionatoria, dopo i recenti interventi normativi operati dalla legge n. 308 del 2004. Anche in questo caso, giudica necessario fugare ogni dubbio, in quanto ritiene del tutto infondata giuridicamente la tesi che si sia in presenza di un nuovo condono. Si tratta, infatti, di norme relative non già alle domande di condono, che era stato disposto con la legge n. 308, i cui termini sono chiusi, riaprendosi solo l'obbligo di definizione nel merito, ma alle norme a regime, recate dall'articolo 167 del «Codice Urbani». Rileva che il contenuto di queste innovazioni è quello di razionalizzare la materia (fra l'altro sulla base di una esplicita sollecitazione in questo senso proveniente dal Consiglio di Stato), disciplinando i «piccoli abusi», che non vengono comunque condonati, ma in ogni caso sottoposti ad una valutazione dell'autorità competente, e - dall'altro lato - inasprendo in modo significativo le sanzioni per tutti gli abusi, che non rientrano nella precedente fattispecie. Infatti, per questi, viene superato il regime facoltativo fra sanzione pecuniaria e demolizione, per disporre invece - in via generale - che tutti gli abusi paesaggistici vengono puniti con la sanzione ripristinatoria. Ritiene che tale sistema, bilanciato e giuridicamente coerente, si avvicini - molto di più di quello vigente - alle richieste storiche di associazioni ambientaliste e di tutela del paesaggio e non può certamente essere equivocato da chiunque svolga un esame accurato delle norme in oggetto.
Intende, poi, svolgere alcune considerazioni in ordine ad un ultimo punto, che ha costituito ragione di contestazione da parte delle regioni, che riguarda la questione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e dei beni assoggettabili a vincolo paesaggistico con provvedimento regionale. Al riguardo, osserva in primo luogo che, a seguito della redazione facoltativa del piano paesaggistico d'intesa fra Stato e Regione e dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle prescrizioni del piano stesso, risulterebbe già perseguito l'obiettivo della tutela, anche in connessione con la pianificazione urbanistica, poiché le prescrizioni paesaggistiche sono vincolanti per il comune in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio. Da parte di taluni, peraltro, alla luce di tale considerazione, è stata giudicata incongrua, rispetto al nuovo sistema della co-pianificazione paesaggistica, la norma che - in deroga al principio della non vincolatività del parere della soprintendenza, quando a monte vi è un atto di pianificazione concordato fra Stato e Regione - prescrive comunque il carattere vincolante del parere della soprintendenza in caso di delega ai comuni del potere di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Segnala che la Commissione dovrà, dunque, occuparsi di tale questione, avendo peraltro la consapevolezza della assoluta rilevanza del presidio del parere della soprintendenza in talune aree del territorio.
Rileva, da ultimo, che la definizione di centro storico, propria della materia urbanistica e caratterizzata dalla non omogeneità degli immobili in essa ricompresi, non appare mutuabile ai fini della tutela del paesaggio, poiché è orientamento consolidato della giurisprudenza che il vincolo paesaggistico debba essere imposto su beni oggetto di puntuale individuazione. Per tali motivi, giudica opportuno valutare il contenuto dell'articolo 6, che interviene sull'articolo 136 del decreto legislativo n. 42, al fine di apportarvi le opportune modificazioni.
In conclusione, dichiara sin da ora che la proposta di parere, che si riserva di presentare, potrà certamente indicare osservazioni e richieste di modifica, ma comunque all'interno degli indirizzi generali, di cui ha testé dato conto nella propria relazione introduttiva.

Il sottosegretario Stefano STEFANI prende atto della relazione svolta dal relatore.

Pietro ARMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.



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