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V Commissione, Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio. Atto n. 595.
2006-02-08
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio. Atto n. 595.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame dispone modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 42 del 2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

Tali modifiche, che fanno specifico riferimento alla materia del paesaggio, sono adottate in attuazione della disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 137 del 2002, che prevede l'adozione di disposizioni correttive ed integrative ai decreti emanati per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali.

In proposito la relazione illustrativa precisa che il provvedimento non reca oneri e che pertanto non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento ai profili finanziari, segnala che l'articolo 2, nel modificare l'articolo 6 del decreto legislativo n. 42/2004, precisa che, con riferimento ai beni paesaggistici, la valorizzazione comprende la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

La disposizione sembrerebbe una esplicitazione di modalità di realizzazione degli interventi di valorizzazione insita anche nella vigente normativa; appare peraltro necessario che il Governo confermi che la stessa non determini oneri aggiuntivi per i soggetti pubblici che realizzino gli interventi di valorizzazione in questione.

Ricorda poi che l'articolo 9, che riformula l'articolo 139 del decreto legislativo n. 42 del 2004, reca una disciplina delle forme di pubblicità e della partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico che innova in parte la precedente, prevedendo, tra l'altro, che le medesime forme di pubblicità si applichino anche alla determinazione negativa della commissione. I

Inoltre, la modalità di pubblicazione su siti informatici degli enti territoriali non è espressamente subordinata, come nell'attuale formulazione dell'articolo, alla circostanza che tali siti risultino istituiti.

Segnala poi che l'articolo 11, che riformula l'articolo 141 del decreto legislativo n. 42 del 2004, configura come obbligatoria la procedura di sostituzione, che nel testo vigente il direttore regionale può richiedere al Ministero per i beni e le attività culturali qualora la commissione o la regione non provvedano nei termini stabiliti.

Ricorda poi l'articolo 16, nel riformulare l'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, reca una disciplina della procedura per l'accertamento della compatibilità paesaggistica di lavori ed opere nonché della relativa autorizzazione. Il comma 14 dispone che presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione sia istituito un elenco delle autorizzazioni stesse aggiornato ogni 15 giorni e liberamente consultabile.


In base al testo vigente tale elenco è istituito presso i comuni. Ricorda l'articolo 24, che riformula l'articolo 156 del decreto legislativo n. 42 del 2004, prevedendo, tra l'altro, una procedura sostitutiva da parte del Ministero in caso di mancata verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici da parte delle regioni nei termini indicati.

Ricorda che l'articolo 27 sostituisce l'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, relativo alla remissione in pristino in caso di violazione degli obblighi imposti a tutela del paesaggio.

Appare in proposito necessario che il Governo confermi che la nuova disciplina assicuri garanzie equivalenti - rispetto alla normativa vigente - di effettivo ripristino e di risarcimento delle connesse spese, al fine di evitare riflessi negativi per la finanza pubblica.


La principale innovazione introdotta dalla norma consiste nel venir meno dell'alternatività tra rimessione in pristino e versamento di una somma, che, nel testo vigente, è pari al maggior importo tra danno arrecato e profitto conseguito. La sanzione principale viene quindi ad essere costituita dalla rimessione in pristino a spese del trasgressore e, in caso di inottemperanza, dalla demolizione da parte delle autorità competente. La possibilità del pagamento della sanzione pecuniaria - sempre nella misura corrispondente al maggior importo tra danno arrecato e profitto conseguito - è ammessa nel caso di accertamento, su istanza degli interessati, della conformità paesaggistica dei lavori eseguiti.


Ricorda infine che l'articolo 30 dispone che dalla partecipazione alle commissioni previste dal presente codice non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ricorda che la vigente formulazione del comma 3 dell'articolo 3 appare più stringente in quanto oltre a prevedere una clausola di invarianza finanziaria, specifica anche che la partecipazione alle Commissioni si intende a titolo gratuito. La nuova formulazione si limita, invece, a prevedere la sola clausola
di invarianza finanziaria. A tale proposito si rammenta che in casi analoghi, in base alla prassi consolidata, si è previsto che la partecipazione a Comitati non deve dare luogo ad alcun compenso o rimborso spese.

Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Infine, rileva che, dal punto di vista formale, la clausola di invarianza non appare conforme alla prassi per cui dall'attuazione delle disposizioni non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Appare pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità di riformulare la norma nel senso indicato.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda con l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza nel senso indicato dal presidente.

Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;
considerato che:
secondo quanto affermato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo, le modifiche previste dall'articolo 30 al comma 3, dell'articolo 183, del decreto legislativo n. 42 del 2004, avrebbero portata soltanto lessicale e non sono volte a modificare la disciplina sostanziale vigente;
la formulazione della clausola di invarianza prevista dal testo vigente di cui all'articolo 183, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, non appare pienamente conforme alla prassi consolidata,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
sostituire l'articolo 30 con il seguente:
"Il comma 3 dell'articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: "3. La partecipazione alle Commissioni previste dal presente codice non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese e comunque da essa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

La Commissione approva la proposta.

La seduta termina alle 15.05.



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