VII Commissione Senato – seduta dell’8 febbraio 2006 (modifiche Codice beni culturali) 2006-02-08
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Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" (n. 594) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni) Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri. Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) annuncia che è in distribuzione una riformulazione dello schema di parere illustrato nella seduta di ieri, nel quale egli ha recepito un suggerimento del senatore Brignone. Per dichiarazione di voto interviene la senatrice ACCIARINI (DS-U), la quale esprime anzitutto soddisfazione per alcuni degli interventi correttivi recati dal provvedimento in titolo, che senz'altro migliorano talune palesi ambiguità dell'attuale Codice. Restano tuttavia alcune incertezze, fra cui quella di cui all'articolo 21, che prevede la comunicazione al soprintendente del mutamento di destinazione d'uso dei beni culturali, benché essa dovrebbe rientrare fra le fattispecie che devono essere autorizzate dallo stesso soprintendente. Ella manifesta altresì perplessità sulla disciplina relativa ai restauratori ed in particolare per l'attribuzione del valore di esame di Stato all'esame finale dei corsi delle scuole di restauro, oltre che per la sua equiparazione al diploma di laurea specialistica o magistrale, che rischia di rappresentare un vulnus nell'ordinamento. Quanto all'articolo 112, ritiene che le attività di valorizzazione avrebbero dovuto essere meglio definite, risultando inadeguato il rapporto fra Stato e regioni in ordine alla progettazione. Non potendo quindi aderire allo schema di parere favorevole avanzato dal Presidente relatore, ma condividendo molte delle osservazioni in esso contenute, chiede pertanto la votazione per parti separate e preannuncia l'astensione sul complesso della proposta. Si associa il senatore D'ANDREA (Mar-DL-U), il quale manifesta in particolare perplessità sull'osservazione n. 5). Preannuncia inoltre a sua volta un voto di astensione sullo schema di parere, mantenendo una contrarietà di fondo sull'impianto del Codice. Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione procede alla votazione per parti separate dello schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal Presidente relatore, come modificato, pubblicato in allegato al presente resoconto. La Commissione accoglie a maggioranza le parole da "La Commissione" fino a "esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con osservazioni". Indi, accoglie all'unanimità le osservazioni da n. 1) a n. 4), a maggioranza l'osservazione n. 5), all'unanimità le osservazioni da n. 6) a n. 8) e a maggioranza lo schema di parere nel suo complesso.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 594 "La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo, premesso che: il Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo n. 42 del 2004, è stato emanato in base alla legge di delega 6 luglio 2002, n. 137, la quale prevedeva altresì che entro due anni dall’entrata in vigore dei decreti delegati potessero essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, disposizioni correttive ed integrative, il Governo, facendo tesoro dell’esperienza maturata nei primi diciotto mesi di applicazione del Codice, ha pertanto presentato alle Camere il presente schema di decreto legislativo, volto a correggere talune difficoltà interpretative incontrate dagli operatori, nonché a tener conto delle disposizioni successivamente intervenute nella materia, espresso apprezzamento, in generale, per le modifiche apportate e in particolare per quelle:
all'articolo 12, comma 10, con cui viene soppresso il rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 226 (che avevano introdotto una procedura transitoria per la verifica dell’interesse culturale sugli immobili pubblici) confermando così il divieto di ricorrere al meccanismo del silenzio-assenso nei procedimenti concernenti i beni culturali e paesaggistici già sancito dall’articolo 3, comma 6-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
all’articolo 115, comma 3, finalizzate a sgombrare il campo da equivoci ed incertezze circa la volontà dell’Amministrazione - allorché il perseguimento diretto dell’interesse pubblico alla migliore valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica non risulti possibile per carenza di strutture o di risorse adeguate - di affidarsi agli strumenti ed alle logiche di tipo privatistico e, in particolare, ad evitare ibridi difficilmente gestibili e scarsamente attraenti per i potenziali investitori,
all'articolo 115, comma 8, dirette ad arricchire i contenuti del contratto di servizio,
agli articoli 29 e 182, in tema di formazione professionale dei restauratori e dei loro collaboratori, con cui - onde riconoscere la tradizione italiana del restauro e il livello di eccellenza al quale si collocano gli operatori e le scuole del settore - si attribuisce all’esame conclusivo dei corsi di restauro svolti presso le scuole di alta formazione e di studio il valore di esame di Stato e, al contempo, si sancisce l’equiparazione del titolo rilasciato a seguito del superamento di detto esame al diploma universitario di secondo livello,
giudicando altresì con favore la disponibilità del Ministero ad accogliere molte delle proposte di modifica sollevate in sede di Conferenza unificata, ed in particolare:
all'articolo 6, l’impegno a sottolineare che la valorizzazione costituisce una funzione pubblica di rilievo costituzionale, attesa la sua finalizzazione allo sviluppo della cultura, e che pertanto il suo esercizio si sottrae ad ogni valutazione di opportunità formulata in base ad esclusivi criteri di redditività economica,
all'articolo 10, il superamento della lacuna attualmente recata nel Codice che, in sede di indicazione delle raccolte librarie sottoposte a tutela ipso iure, non tiene conto che nelle biblioteche degli enti locali o di interesse locale sono presenti fondi non destinati alla conservazione (in quanto privi di valore culturale),
all'articolo 21, la specificazione che è sottoposto a controllo autorizzatorio anche lo scarto del materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche e di quelle private vincolate, tenendo conto dell’eccezione introdotta al comma 2, lettera c), dell’articolo 10,
all'articolo 112, comma 2, la precisazione che, fatta salva la facoltà statale di regolare la valorizzazione dei propri beni, la potestà di normazione regionale si estende non solo alle attività ma anche alle funzioni di valorizzazione, il cui esercizio può essere peraltro rimesso, in base al principio di sussidiarietà, anche agli altri enti territoriali,
articolo 112, comma 4, la riformulazione diretta, da un lato, a dare rilievo normativo alla possibilità che i siti culturali, adeguatamente valorizzati, costituiscano il volano di uno sviluppo economico coinvolgente sia i settori produttivi suscettibili di interagire più direttamente con essi, sia le infrastrutture destinate a veicolare i crescenti flussi turistici richiamati dalle realtà culturali e, dall’altro, a sancire che tale possibilità debba essere valutata in riferimento ad un determinato territorio, in ragione delle sue omogeneità culturali e della sua vocazione economica, non necessariamente coincidente con una specifica circoscrizione amministrativa,
all'articolo 114, la specificazione che gli standard qualitativi delle attività di valorizzazione costituiscono le soglie minime di qualità (suscettibili, evidentemente, di essere ritoccati verso l’alto dalla legislazione regionale) e riguardano i soli beni di pertinenza pubblica,
all'articolo 115, comma 3, in tema di gestione indiretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali, la modifica volta a chiarire che i soggetti giuridici cui l’Amministrazione dà vita o partecipa per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale sono caratterizzati dall’assenza di scopo di lucro, senza tuttavia escludere che le attività gestionali strumentali alla valorizzazione possano presentare rilievo economico e, quindi, essere affidate in concessione ad imprese commerciali in senso proprio,
all’articolo 115, comma 4, l’affermazione della necessaria propedeuticità, rispetto al procedimento di scelta tra le due forme della valorizzazione indiretta (costituzione di appositi soggetti giuridici o affidamento in concessione a soggetti terzi), della definizione degli obiettivi programmatici che si intendono in tal modo perseguire,
all'articolo 116, la previsione che l’esercizio dei poteri di tutela nei confronti di soggetti giuridici costituiti o partecipati dal Ministero secondo le disposizioni degli articoli 112 e 115 assuma le forme stabilite dal contratto di servizio stipulato dai soggetti medesimi con le amministrazioni titolari della funzione di valorizzazione,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
1) All'articolo 1, comma 2, si suggerisce di inserire, dopo le parole: "a preservare la memoria", le seguenti: "e l'identità".
2) All’articolo 10, appare opportuno riconoscere la specificità dei prodotti audiovisivi, per i quali il contenuto, e non il supporto (caratterizzato peraltro da rapida obsolescenza), costituisce il bene culturale.
3) Sempre all'articolo 10, con particolare riferimento al comma 4, lettera b),si esprime apprezzamento per l'equilibrio della soluzione individuata, volta a conciliare due opposte esigenze, provenienti entrambe dal mondo del collezionismo: da un lato, conferire alle cose di interesse numismatico una maggiore visibilità nell’ambito degli oggetti da collezione meritevoli di tutela; dall’altro, arginare le spinte verso un arretramento delle ragioni della tutela rispetto a quelle del mercato delle cose medesime, significativamente rappresentato dalla recente norma di cui all’articolo 2-decies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109. In tal senso si valuta positivamente la scelta di ammettere, da un lato, tra i criteri di valutazione circa la valenza culturale delle collezioni, accanto a quelli ereditati dalla legge fondamentale del 1939 (tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali), la rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica; dall’altro, di evidenziare come l’interesse numismatico debba essere rinvenuto nella rarità o nel pregio delle cose e che tali elementi vadano valutati in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione. Peraltro, si invita il Governo a valutare l'opportunità di riconsiderare ulteriormente la formulazione dell'articolo 10, comma 4, lettera b), nella direzione di riconoscere le caratteristiche di bene culturale ai beni di interesse numismatico che presentino valenza storica, archeologica e/o artistica in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali, nonché ai contesti di riferimento.
4) Si suggerisce di sancire l'obbligo per lo Stato e gli enti territoriali di richiedere, in sede di definizione di bandi concorsuali, il possesso di requisiti uniformi da parte degli operatori nel settore della conservazione dei beni culturali.
5) Sarebbe opportuno che, ai fini della determinazione del periodo di vigenza della disciplina dettata in via transitoria dall’articolo 182 del Codice, si tenesse conto del fatto che i decreti integrativi entreranno un vigore nel corso del 2006. Inoltre, la possibilità di fruire della disciplina transitoria dovrebbe essere estesa anche alle Accademie di belle arti che abbiano attivato corsi di formazione in restauro e che i procedimenti di accreditamento disciplinati dall’articolo 29, comma 9, fossero assoggettati ad un termine massimo di conclusione, onde dare certezza del diritto ai richiedenti.
6) Attesi i problemi che la applicazione pratica ha determinato, si suggerisce di demandare all’Amministrazione competente il compito di provvedere al coordinamento dei tempi previsti dalla procedura per l’esercizio della prelazione, così come disciplinata dall’articolo 62, quando essa sia attivata dalle regioni o dalle autonomie locali.
7) Sembra opportuno che, nell’ambito degli articoli 112 e 115, sia più chiaramente delineata la distinzione tra processi e attività di valorizzazione, riferendo il termine "processi" alle decisioni strategiche in tema di valorizzazione (le quali pertengono ovviamente all’ente pubblico, sia che le eserciti direttamente o tramite soggetti giuridici appositamente costituiti) e il termine "attività" alle singole, concrete operazioni di valorizzazione (che l’ente pubblico può esercitare direttamente o, previa selezione mediante procedure di evidenza pubblica, tramite terzi).
8) Con specifico riguardo all'articolo 115, si suggerisce che il progetto di valorizzazione indichi fra l'altro: la clausola risolutiva espressa prevista dal codice civile; i livelli di qualità e professionali degli addetti; la clausola penale di cui all'articolo 1382 del codice civile".
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